Sì all’istanza di rimborso Irap anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 07 luglio 2011
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14932 depositata in data 6 luglio 2011, ha sancito il principio di diritto secondo cui l’istanza per richiedere il rimborso dell’Irap versata può essere presentata entro i 48 mesi successivi da quello di presentazione della dichiarazione ordinaria e non entro un anno previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. In altri termini, è legittima la richiesta di rimborso anche se proposta oltre il termine utile per presentare la dichiarazione.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso del Fisco che considerava tardiva la richiesta presentata oltre l’anno, ribadisce che il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via di autotassazione, può chiederne la restituzione “nel termine previsto dall'articolo 38 del Dpr 602/1973”. Cioè, entro 48 mesi. Pertanto, il termine più stringente introdotto dall'articolo 2 del Dpr n. 322 del 1998, non ostacola tale facoltà.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Integrativa ininfluente per il rimborso Irap - Iorio - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 22 - Rimborso Irap, istanza ok pure se sfora la dichiarazione - Alberici - www.mef.gov.it
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