Sì alle tabelle di Milano ma anche il danno esistenziale deve essere risarcito
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 luglio 2011
Condividi l'articolo:
Con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, la Cassazione, dopo aver sottolineato come le tabelle elaborate dal tribunale di Milano costituiscano un “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione”, ha evidenziato, altresì, che vanno comunque ristorati anche i cosiddetti aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale.
Ne deriva – continua la Terza sezione civile - che occorre comunque verificare “se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.
- ItaliaOggi, p. 25 – Danno esistenziale à la carte – Alberici_Fonte:www.assinews.it
- http://static.ilsole24ore.com/Corte di cassazione - Sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Risarcibile il danno esistenziale – Negri
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: