Sì alle tabelle di Milano ma anche il danno esistenziale deve essere risarcito

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Con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, la Cassazione, dopo aver sottolineato come le tabelle elaborate dal tribunale di Milano costituiscano un “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione”, ha evidenziato, altresì, che vanno comunque ristorati anche i cosiddetti aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale.

Ne deriva – continua la Terza sezione civile - che occorre comunque verificare “se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Risarcibile il danno esistenziale – Negri

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