Sì alla detassazione per i vigilantes che incrementano la produttività dell’azienda

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Il sindacato di categoria dell'Assiv (l'Associazione italiana di vigilanza aderente a Confindustria) ha sottoposto agli uffici finanziari un quesito atto a chiarire alcune problematiche connesse alla tassazione agevolata degli incrementi di produttività dei dipendenti del comparto (vigilantes).

L’agenzia delle Entrate ha risposto con il parere n. 954-27/2011 del 2 agosto, con cui è stato confermato anche il contenuto della circolare congiunta Entrate/Lavoro n. 3/E dello scorso mese di febbraio.

In particolare, è stato chiesto se il regime di tassazione agevolata previsto dalla legge n. 126/2008 fosse, o meno, applicabile alle prestazioni dell'attività tipiche del comparto.

L’Agenzia ha tenuto a specificare che il beneficio della detassazione sulla retribuzione variabile si può applicare anche sulla paga base e non solo sulle maggiorazioni per lavoro straordinario, lavoro notturno o su quelle attinenti l’attività svolta nei giorni di riposo settimanale. Inoltre, l'applicazione dell'imposta sostitutiva ridotta può essere applicata anche alle retribuzioni nel caso in cui le esigenze di servizio impongano l'organizzazione del lavoro a ciclo continuo. Ma, non si tratta di un’applicazione automatica.

La condizione che giustifica l'automatica applicazione dell'imposta sostitutiva alle somme erogate per turni notturni e maggiorazioni è sempre da riscontrare nella correlazione dei benefici con gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Dunque, solo nel caso in cui il datore di lavoro constati l’esistenza di un collegamento tra l’aumento della produttività e il lavoro a ciclo continuo, tale da evidenziare un aumento dell’efficienza aziendale, potrà prendere, unilateralmente, la decisione di detassare le retribuzioni in questione. Ovviamente, l’agevolazione fiscale è applicabile solo sulle retribuzioni in denaro e su nessun altra forma di compensazione alternativa al pagamento economico.
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