Rurali in lite con il Fisco per la chiamata alla cassa

Pubblicato il



L’assoggettamento ad Ici dei fabbricati rurali rischia di creare un grosso contenzioso giuridico. Uno dei problemi maggiori da risolvere riguardo al saldo 2008 dell’imposta comunale è proprio la classificazione dei fabbricati rurali, siano essi accatastati o meno. Con l’entrata in vigore del Dl 557/93 è stata data qualifica ai fabbricati posseduti da un soggetto esercente attività agricola e che conduce il terreno cui l’immobile è asservito. La norma ritiene che ai fini fiscali debba riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola quando esse sono destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole e dei vari attrezzi, all’allevamento e al ricovero di animali, all’agriturismo, all’abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, eccetera. I fabbricati utilizzati da una cooperativa agricola per la produzione possono essere considerati, ai fini Ici, come fabbricati rurali, purchè siano riconducibili alla strumentalità richiesta dalla legge. Pertanto, sono edifici rurali solo quelli che appartengono al proprietario dei suddetti terreni e che sono in connessione funzionale con le attività agricole svolte nei fondi. Le cooperative agricole non sono tenute a pagare l’Ici sui propri fabbricati per dettato normativo e, nel caso l’abbiano fatto, hanno diritto ad un rimborso solo dal 2008. Importante a tal proposito è il recente Dl 159/2007 che ha modificato l’articolo 9 del Dl 557/93, ampliando le ipotesi in cui una costruzione agricola è considerata fabbricato rurale e prevedendo espressamente anche le costruzioni strumentali sopra indicate. Tuttavia, al fine di evitare un massiccia ondata di richieste di rimborso, è intervenuta la legge n. 244/07 (art. 2, comma 4) che ha esplicitamente vietato la restituzione di quanto versato nei periodi d’imposta anteriori al 2008, anche se la disposizione è tuttora oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, dato che finisce per favorire le società che non hanno versato il tributo rispetto a quelle che hanno preferito pagare, per ragioni prudenziali, per poi chiedere il rimborso. In altri termine, le cooperative che hanno omesso di pagare l’Ici sui fabbricati di proprietà giovandosi della legge n. 244/07 vedono riconosciuto il loro diritto all’esenzione in sede contenziosa, mentre quelle che si sono affidate ad un altro orientamento interpretativo, successivamente annullato in forza di legge sopravvenuta, resterebbero ingiustamente penalizzate. In questo quadro normativo piuttosto articolato si sono venute ad inserire successive pronunce giurisprudenziali (prima fra tutte la sentenza di Cassazione n. 15321/08), che ricollegano l’Ici alla pura iscrivibilità degli immobili a catasto fabbricati, indipendentemente dalla natura rurale dei medesimi. La recente dottrina giurisprudenziale fornisce una nuova prospettiva che comporta senza alcuna possibile eccezione l’applicabilità dell’Ici ai fabbricati rurali, anche per i casi che finora ne erano stati quasi universalmente considerati esclusi.

Il dibattito continua poi anche in merito agli alloggi assimilati all’abitazione principale, ai fini del pagamento o dell’esenzione dall’Ici. Analogamente, una sostanziale difformità nei metodi di applicazione del tributo si registra anche sulle regole da seguire per le pertinenze, anche se è oramai acquisito che l’abitazione principale “trascina” le pertinenze verso l’esenzione Ici. La questione si fa urgente, soprattutto in vista della prossima scadenza del 16 dicembre, termine ultimo per versare la seconda rata dell’Imposta comunale sugli immobili. Questo, almeno, per chi non ha saldato l’importo annuale entro il 16 giugno scorso.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito