Terzo settore: modalità di iscrizione al RUNTS. C’è il decreto

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Terzo settore: modalità di iscrizione al RUNTS. C’è il decreto

Pubblicato in data 7 ottobre sul sito del Ministero del Lavoro il decreto n. 106 del 15 settembre 2020, che attua la norma di cui all’articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con il provvedimento sono disciplinate:

Si ricorda che il Registro Unico nazionale del Terzo settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non profit, riportando alcune loro informazioni di base e consentendo a chiunque di sapere se un'organizzazione possiede determinate caratteristiche.

Con esso si attuerà la cosiddetta riforma del Terzo settore, con la conseguente conversione delle varie associazioni (culturali, APS, ODV, ecc.) agli Enti del Terzo Settore (ETS).

L’iscrizione al RUNTS, pertanto, sarà il requisito principale per:

  • guadagnare lo status di ETS;

  • aderire ai regimi fiscali di vantaggio (tassazione, detrazioni su erogazioni liberali, ecc.).

Il decreto n. 106/2020, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si compone anche di tre allegati tecnici:

  • allegato A, relativo alla piattaforma informatica del RUNTS;

  • allegato B inerente alla compilazione delle istanze;

  • allegato C attinente alla trasmigrazione degli enti del RUNTS.

Gli allegati B e C sono comprensivi di due appendici ciascuno, rese disponibili in formato excel, che rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del RUNTS e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti.

Terzo settore. Struttura del RUNTS

Possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Il RUNTS si compone, dunque, delle seguenti sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV;

  • Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS;

  • Enti filantropici,

  • Imprese sociali, comprese le cooperative sociali (per tali enti il requisito dell’iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese);

  • Reti associative;

  • Società di mutuo soccorso;

  • Altri enti del Terzo settore.

Il RUNTS è gestito dall’Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS; esso contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.

Terzo settore. Effetti dell’iscrizione nel RUNTS

L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice civile e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalità telematiche tali da consentire l’identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell’Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione ricevente.

La domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

Successivamente all’iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni che lo riguardano e a depositare anche alcuni documenti, come per esempio: le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o del regolamento; il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione, ecc..

Terzo settore. Operatività del RUNTS

Per quanto riguarda l’operatività del nuovo Registro, si legge all’articolo 30 del Decreto legge n. 106/2020 che, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in oggetto in GU, l’ufficio dirigenziale generale del Ministero del Lavoro presso cui è istituito il RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individuerà con apposito provvedimento il termine di “operatività del registro”; tale termine verrà reso noto sul sito istituzionale del Ministero e ne verrà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere da quella data avrà inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Allegati

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