Patente a crediti: riconoscimento dei crediti aggiuntivi

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Con nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sul riconoscimento dei crediti aggiuntivi previsti dal D.M. n. 132/2024 per la patente a crediti.

Quadro normativo

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti

Il riconoscimento dei crediti aggiuntivi è disciplinato sulla base di requisiti oggettivi elencati in apposita tabella allegata al D.M.

L'INL, con la nota  n. 288 del 15 luglio 2025, chiarisce modalità, fonti e documentazione da allegare per ciascun requisito.

Anzianità iscrizione CCIAA

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024, possono essere attribuiti fino a 10 crediti sulla base della storica iscrizione alla Camera di Commercio.

Per imprese italiane (incluse individuali) e lavoratori autonomi, il dato sarà rilevato automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio.

Per soggetti esteri, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale.

Per professionisti non iscritti alla CCIAA (es. archeologi): la data di anzianità è autodichiarata con riferimento alla data di apertura partita IVA o di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

I crediti non sono cumulabili con quelli degli anni precedenti: ogni anno si valuta la nuova anzianità (es. da 10 anni: 3 crediti; da 11 anni: 5 crediti).

Certificazione SGSL UNI EN ISO 45001

Attribuisce crediti il possesso di un SGSL certificato UNI EN ISO 45001, rilasciato da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro ente IAF MLA.

Il rappresentante legale, o un suo delegato, deve allegare la certificazione con data inizio e fine validità (normalmente triennale).

È consentito l’aggiornamento del certificato fino a un mese prima della scadenza.

È possibile inserire un nuovo certificato con data di inizio successiva a quella di fine validità del precedente.

Asseverazione MOG-SSL

Attribuisce crediti anche l’asseverazione del modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 da parte di un Organismo Paritetico iscritto al Repertorio Nazionale, secondo norma UNI 11751-1.

A tal fine, occorre allegare l’asseverazione MOG, specificando date di inizio e fine validità.

Vale la regola dell’aggiornamento anticipato di un mese e della continuità temporale dei certificati.

L’INL verificherà la veridicità incrociando i dati con gli Organismi Paritetici.

Certificazione SOA Classifica I o II

Riconosciuti crediti per il possesso di attestazioni SOA (Sistema di Qualificazione per lavori pubblici):

L'INL evidenzia che il D.M. n. 132/2024 fa riferimento esclusivamente alla classifica, pertanto, il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale).

È necessario allegare l’attestazione, con date di inizio/fine validità.

Possibile l'aggiornamento della dichiarazione sul possesso della certificazione fino a un mese prima della scadenza.

Consulenza e monitoraggio da parte di Organismi Paritetici

L’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 include tra le attività degli Organismi Paritetici la formazione, consulenza, monitoraggio e supporto alle imprese, tra cui l’asseverazione di MOG.

L'INL chiarisce che la “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientri tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. In tal caso il rappresentante legale, o un suo delegato, potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

Si applicano le stesse regole di aggiornamento entro un mese dalla scadenza.

Gestione delle rettifiche e sospensioni

Le rettifiche autonome possono essere effettuate fino all’orario di aggiornamento del punteggio (ore 00:00–03:00). Se non effettuate in tempo, va inviata una richiesta scritta via PEC all’Ufficio territoriale INL, con firma del rappresentante legale.

È previsto l’intervento manuale da parte dell’Ufficio, che annoterà nel “campo note” gli estremi della richiesta.

Sottrazione dei crediti

Se in sede ispettiva emerge la mancanza del requisito il personale ispettivo propone l’invalidazione attraverso l’app “Verifica Patente a Crediti”.

Il dirigente convalida la proposta. La sottrazione viene notificata al rappresentante legale, con motivazioni indicate nel verbale.

Soggetti esteri e professionisti

I soggetti non italiani privi di identità digitale devono recarsi presso un Ufficio INL per identificazione e attestazione (via PEC, Teams o in presenza).

Per i professionisti non iscritti alla CCIAA, ma attivi nei cantieri, è prevista attestazione tramite l’Ufficio territoriale.

Per le patenti rilasciate prima del 10 luglio 2025, sono in corso verifiche di congruità per soggetti non presenti nei registri camerali.

Allegati

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