Runts, iscrizione per silenzio assenso
Pubblicato il 05 dicembre 2022
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Con la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, il Ministero del lavoro torna ad affrontare l’iscrizione al Runts con particolare riferimento agli enti dotati di personalità giuridica per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso i termini di 180 giorni di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore.
Il silenzio assenso
Lo scadere del termine procedimentale di cui sopra comporta, infatti, in favore dell'ente il consolidarsi del silenzio-assenso con conseguente obbligo, in capo all'Ufficio del Runts, di provvedere all'iscrizione dello stesso senza provvedimento.
Dato l’elevato numero degli enti trasmigrati, e per facilitare l'operato degli uffici del Runts, sono state adottate dal Ministero modalità informatiche che consentono l’iscrizione automatica senza l'adozione dei relativi provvedimenti ferma restando, comunque, la necessità di misure volte a garantire i livelli necessari di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Gli adempimenti
In tal senso, gli enti sono tenuti ad aggiornare e completare le informazioni che li riguardano, e soprattutto a depositare atti e bilanci degli ultimi due anni, nei novanta giorni successivi all'iscrizione.
Decorso tale termine, gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e, in caso di inottemperata diffida, potranno cancellare dal registro gli inadempienti.
L’esigenza di certezza e la cancellazione dal Runts
Il Ministero segnala come alcuni enti, già in possesso di personalità giuridica e iscritti al Runts per silenzio assenso, siano rimasti in attesa delle richieste di integrazione da parte degli uffici nonostante la precedente circolare n. 9/2022 avesse invitato le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione a presentare spontaneamente memorie e documenti tra cui, fondamentale, lo statuto modificato e l’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minimo.
Si è determinato così uno stato di incertezza poiché in capo a tali enti verrebbe a prodursi, quale effetto dell'iscrizione nel Runts, la sospensione dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche regionali o prefettizi senza che ne abbiano cognizione; dal Runts, inoltre, il possesso della personalità giuridica potrebbe non risultare e ciò potrebbe arrecare pregiudizio all’affidamento dei terzi.
E', quindi, necessario che gli uffici del Runts prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche fornendo loro gli elenchi degli iscritti per decorrenza dei termini e che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno, anche prima dello scadere dei 90 giorni, richiedere agli enti di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare tramite il notaio la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo, che non dovrà essere antecedente a più di centoventi giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio.
In mancanza, gli enti saranno cancellati dal Runts, con conseguente ritorno sotto la competenza dell'autorità governativa pregressa.
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