Rottamazione quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Pubblicato il



Rottamazione quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Più tempo per la "Rottamazione-quater". Con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 21/04/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che il termine per la presentazione delle domande di adesione alla Definizione agevolata è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023. La proroga pare sia conseguenza delle numerose problematiche riguardanti l'invio telematico delle istanze.  Previsti, dunque, 2 mesi in più per presentare le domande di adesione alla cd. "Rottamazione-quater", così come disciplinata dalla legge di bilancio 2023. Per effetto dello slittamento dei termini della rottamazione-quater viene "posticipato":

  • al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l'Agenzia trasmetterà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata;
  • al 31 ottobre 2023 (invece del 31 luglio) il termine per il pagamento delle somme dovute o della 1° rata.

Sul portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione sono state “aggiornate” le relative FAQ.

Ambito applicativo della definizione 

Come noto, l’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha previsto una definizione agevolata (cd. “rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente delle Entrate-Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Il beneficio, quindi, consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico;
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73;
  • delle somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione ai sensi art. 17 del DLgs.112/99; 

Pertanto, chi aderisce alla definizione dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Si rammenta che la “rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente rottamazione, anche se “decaduti” per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. Si tratta dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 2000 al 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
  1. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
  2. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e 1.1-30.9.2017 (rottamazione-bis, D.L. 148/2017);
  3. la definizione dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, DL n. 119/2018);
  4. la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
  5. la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019).

NOTA BENE: Possono essere oggetto di rottamazione-quater tutti i carichi già inseriti in precedenti rottamazioni purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione (circolare 6/E/2023).

Per quanto riguarda, poi, i debiti contenuti nei carichi relativi alle violazioni del Codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere unicamente  le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La sanatoria interessa, altresì:

  • i debiti risultanti da carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs.n.509/94 e D.Lgs.n.103/96, previa adozione di apposite delibere, entro il 31 gennaio 2023, da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali e da comunicare – sempre entro la medesima data - all’agente della riscossione mediante PEC.

ATTENZIONE: Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;

. ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

. CNPR - Cassa Ragionieri;  

- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;

- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

  • i carichi affidati all’Agenzia Entrate-riscossione rientranti nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012 nonché per ristrutturazione dei debiti e concordato minore ex D.Lgs.14/2019.

Nota: nell’ambito della circolare 6/E/2023 è stato chiarito il comportamento da adottare nel caso in cui il contribuente intenda aderire alla “rottamazione-quater” per le cartelle che contengono debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ove alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni non rientrino tra quelli agevolati, gli stessi dovranno essere saldati rispettando il precedente piano previsto dalle regole di definizione a cui si è aderito.

Somme escluse dalla definizione

Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata (“rottamazione-quater”):

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art.16, Reg. UE n. 2015/1589;
  2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  3. multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Iva riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che “non” hanno provveduto all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere i carichi nell'ambito della misura agevolativa.

Cartelle concernenti solo sanzioni

Nell’ambito della circolare 6/E/2023, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni quesiti in materia di “tregua fiscale” ha fornito indicazioni in merito riguardo la possibilità di far rientrare (o meno) nella definizione agevolata anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Al riguardo la norma, nell’elencare i carichi esclusi dalla definizione, non contempla espressamente quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni. Più in particolare, la lettera d) del comma 246 della legge di bilancio 2023 dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna». Il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrano nella definizione agevolata e possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati e le somme maturate a titolo di aggio.

Ciò premesso, per l’Agenzia, il legislatore ha inteso far rientrare nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti “solo sanzioni” pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare n.2/E/2017. Come specificato in tale circolare, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all’Agenzia riscossione.

Verifica preventiva dei carichi

Per conoscere quali debiti rientrano nella definizione è possibile richiedere un “Prospetto informativo” mediante la compilazione di apposita istanza on line sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili”.  

Con la proroga della rottamazione, i prospetti informativi, se richiesti a partire da 1° maggio 2023, non riporteranno più i carichi sotto i 1000 euro annullati il 30 aprile dal saldo e stralcio.

NOTA BENE: Con la conversione del D.L. 198/2022 (decreto cd. Milleproroghe), infatti, è stata modificata la versione originaria (contemplata nell’ambito dalla legge di bilancio 2023) della disciplina del cd. “saldo e stralcio”; tale norma individua nella data del 30 aprile 2023 (in luogo del 31 marzo) l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Per ciascuna cartella/avviso, lo si ricorda, è riportato l’importo residuo dei carichi definibili alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione. Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.

Modalità di adesione alla definizione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante una apposita dichiarazione da presentare entro il prossimo 30 giugno 2023.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.  Tali giudizi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.  

Nota: In caso di adesione per carichi precedentemente ricompresi nella rottamazione-ter è necessario indicare nella nuova definizione il numero identificativo della cartella di pagamento (circolare n. 6/E/2023).

Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.  Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi.

Sul piano operativo, gli interessati possono utilizzare due modalità alternative per presentare la domanda:

  • accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia entrate-riscossione (con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento) e indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare della misura agevolativa;
  • nell’ area pubblica del sito istituzionale dell’Agenzia entrate-riscossione, compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione “Definizione agevolata” dell’area pubblica si compila l’apposito form inserendo:

  1. i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione;
  2. il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto;
  3. il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È, inoltre, necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.

Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.  A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.   Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

Con le stesse modalità il contribuente può presentare in “tempi diversi”, ma sempre entro il 30 giugno, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate “integrative” della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate “sostitutive” della precedente. In pratica, la presentazione, mediante l’applicativo telematico, di “diverse” istanze non genera un unico piano di dilazione ma tanti piani in funzione delle istanze presentate. In tal modo, nel caso in cui il contribuente non sia in grado di pagare le rate di una rottamazione o comunque si trovi ad affrontare situazioni debitorie complesse, resta aperta la possibilità di continuare nel pagamento delle altre definizioni messe in campo attraverso la differenziazione delle istanze. Lo spacchettamento per cartella e/o carichi, così, permette ai contribuenti di gestire al meglio la propria situazione debitoria.

ATTENZIONE: Si ricorda che è possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Una volta presentata a la domanda di adesione alla definizione agevolata, entro il 30 settembre 2023, l’Agenzia Entrate-Riscossione invia al contribuente una “comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati in base al piano di rate scelto in fase di adesione; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale) della domanda, con l’evidenza delle “motivazioni” per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili;
  • l’Ader non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche. L'inibizione di nuove azioni esecutive e cautelari non riguarda tutti i carichi di ruolo ma i soli carichi definibili. Pertanto, se il debitore intendesse definire una parte dei ruoli, o se fossero presenti ad esempio ruoli concernenti aiuti di stato recuperati (non definibili), le misure cautelari, per questi, potrebbero essere adottate.
  • l’Ader non può proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta /riscossione dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

NOTA BENE: Si rammenta che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A questo fine, è previsto che l’agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate.

In merito alle istanze di definizione delle dilazioni di pagamento “già in atto” occorre tener presente che - come ribadito dell’Agenzia Entrate-riscossione - una volta presentata la domanda di adesione sono sospesi, fino alla scadenza del versamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Piano dei pagamenti

Con il nuovo calendario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà tempo fino al 30 settembre 2023 per comunicare al contribuente l'accettazione dell'istanza e gli importi da pagare in unica soluzione o nelle rate richieste. In particolare, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui la prima con scadenza il 31 ottobre. La seconda rata, salvo modifiche, è attualmente fissata per il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate (salvo modifiche) saranno ripartite nei successivi 4 anni (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate (con applicazione degli interessi al 2% annuo), invece saranno di pari importo.   

Il pagamento del dovuto – che dovrà avvenire secondo le scadenze riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” unitamente ai moduli di pagamento - può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. 

Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, “superiore a cinque giorni”, in particolare, non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l’estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'Agente prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

ATTENZIONE: Qualora le somme necessarie per la definizione siano oggetto di procedura concorsuale nonché delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Resta ferma la possibilità di rateizzare. Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto per la definizione non determina, infatti, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602/73, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione. Ciò in quanto non si rinvengono previsioni analoghe a quelle che, nell’ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (circolare n. 2/E/2023).

NOTA BENE: La disciplina definitoria non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Pertanto, è consentito avvalersi della definizione in agevolata anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al “residuo” importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione (circolare n. 6/E/2023).

Disciplinata anche la modalità di determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in caso di pagamenti “parziali”. In tale eventualità, si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento e non anche - come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni - delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio poiché tali somme sono oggetto di integrale abbattimento.

In ogni caso, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

 

Quadro Normativo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito