Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento agli sgoccioli

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Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento agli sgoccioli

Non rimane molto tempo per regolarizzazione il credito d’imposta Ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Dopo la proroga, la nuova data è il 31 ottobre 2024.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 169262 del 29 marzo 2024, ha reso noto il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo dopo le modifiche intervenute ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

NOTA BENE: Il decreto legge cosiddetto Blocca crediti edilizi (Dl n. 39/2024 convertito nella Legge n. 67/2024) ha prorogato  il termine per il riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di R&S, spostando la scadenza per la presentazione dell’istanza dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024.

Ma torniamo alle origini della questione riguardante il riversamento in parola.

Riversamento spontaneo di crediti d’imposta R&S

Con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021 è stato disposto il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013

La regolarizzazione:

  • elimina il pagamento di sanzioni ed interessi;
  • interessa i soggetti che hanno maturato crediti d’imposta negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

In dettaglio, attraverso la procedura suddetta è consentito sanare:

  • il calcolo di crediti su attività in tutto o in parte non rientranti tra quelle di ricerca e sviluppo anche se effettivamente svolte;
  • errori nell’applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del DL 145/2013 in modo non conforme;
  • eventuali errori nella quantificazione delle spese ammissibili o nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità;
  • errori di calcolo della media storica di riferimento per gli anni 2012-2013-2014.

NOTA BENE: La regolarizzazione non può essere usata per sanare crediti derivanti da condotte fraudolente, quali quelle simulate o per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 è stato approvato il modello, accompagnato dalle istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno indebitamente fruito in compensazione del beneficio relativo al quinquennio 2015-2019 alla data del 22 ottobre 2021.

Oltre al caso di condotte fraudolente, non è possibile beneficiare del riversamento spontaneo quando si è in presenza di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Procedura di riversamento spontaneo: nuovo modello

L'Agenzia delle Entrate con atto n. 169262 pubblicato il 29 marzo 2024 

  • indica le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati;
  • specifica i nuovi termini di accesso,
  • approva il nuovo modello di domanda,
  • aggiorna le relative specifiche tecniche.

Nel nuovo modello approvato con provvedimento prot. 169262/2024 è presente la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di annullare l’istanza già trasmessa. Anche a seguito di revoca, è possibile trasmettere una nuova istanza di accesso alla procedura di riversamento entro il 30 luglio 2024.

I versamenti da effettuare per la regolarizzazione devono rispettare i seguenti termini:

  • 16 dicembre 2024 per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata,
  • 16 dicembre 2025 per il versamento della seconda rata,
  • 16 dicembre 2026 per il versamento della terza ed ultima rata.

Il riversamento si intende perfezionato nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto o è stata pagata l’ultima rata.

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