Rivalutazioni dei fondi per il Tfr, alla cassa per la sostitutiva
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 06 dicembre 2014
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Entro il 16 dicembre 2014, i sostituti d’imposta e gli enti previdenziali sono tenuti al versamento dell’acconto della sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il Tfr maturate al 31 dicembre 2014.
Ex articolo 2120 del codice civile, è previsto l'incremento automatico annuale del Tfr accantonato con l'obbligo del datore di lavoro o dell’ente pensionistico del versamento all’Erario, per conto dell’assistito, un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari all’11% della rivalutazione.
Successivamente all'acconto, entro il 16 dicembre 2014, del 90% del totale dell’imposta dovuta, si dovrà il pagamento del saldo entro il 16 febbraio 2015.
La sostitutiva non riguarda i sostituti d’imposta o gli enti previdenziali costituiti nel 2014, privi di accantonamenti su cui calcolare l’imposta, e i datori non sostituti d’imposta, cioè chi assume colf, badanti e baby sitter. Non interessa la forma pensionistica complementare.
I sostituti d’imposta o gli enti previdenziali costituiti nel 2013 possono evitare l’acconto e versare l'intera sostitutiva al saldo o suddividere la quota in due tranche, calcolando l’anticipo con metodo previsionale.
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