Ritenute negli appalti e subappalti, le novità del Decreto fiscale

Pubblicato il



Ritenute negli appalti e subappalti, le novità del Decreto fiscale

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 252, il D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il testo, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, dovrà ora seguire il consueto iter di conversione in legge. Numerose le novità: dalle misure di contrasto all'evasione fiscale alle disposizioni in materia di giochi, passando per le modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa. In tal contesto, particolarmente interessanti risultano le misure adottate per contrastare l’utilizzo illecito di manodopera.

Infatti, all’art. 4 del menzionato decreto legge il legislatore introduce una misura che modifica le norme in materia di appalto per contrastare la somministrazione illecita di manodopera (art. 17-bis D.Lgs. 241/97). Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Appalto e subappalto, novità sul versamento delle ritenute

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà onere del committente sostituto d’imposta - residente ai fini delle imposte dirette nello Stato italiano - al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.

Tale obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese di cui sopra, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Ritenute fiscali nell’appalto e subappalto, modalità di versamento

L’importo da corrispondere viene trasferito dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale. L’iban bancario o postale dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità (art. 19 del D.Lgs. n. 241/97), senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Appalto e subappalto, nuovo adempimento a carico del committente

Il “Decreto fiscale” all’art. 4, co. 5 prevede un’ulteriore adempimento. In pratica, entro il giorno 16 del mese successivo (scadenza ritenute fiscali), al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

Ritenute fiscali nell’appalto e subappalto, versamento diretto per opzione

Altra novità riguarda la facoltà di effettuare il versamento diretto delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, in presenza dei seguenti requisiti (da certificare al committente informandolo dell'esercizio di tale opzione):

  • essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione.

Reverse charge negli appalti e subappalti, novità del "Decreto fiscale"

Il “Decreto fiscale”, inoltre, ha esteso il reverse charge ad appalti e subappalti che prevedono l’utilizzo di manodopera. L’inversione contabile riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

 

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 17 ottobre 2019 - Ritenute fiscali omesse negli appalti, torna la responsabilità solidale – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito