Ritenute fiscali omesse negli appalti, torna la responsabilità solidale

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Ritenute fiscali omesse negli appalti, torna la responsabilità solidale

Occhio alle ritenute fiscali operate ai dipendenti impiegati in appalto o subappalto. Infatti, laddove si verifichi un’omissione delle predette ritenute il committente risponde in solido per l’illecito insieme all’appaltatore. La previsione della responsabilità solidale è tornata in scena con il cd. “Decreto Fiscale”, dopo l’abrogazione del D.L. n. 223/2006 per mezzo del D.Lgs n. 175/2014.

La novità non investe quanto già contenuto nell’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 in tema di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi non versati, per i quali rimane ferma la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e subappaltatori. Attenzione però: per tali somme viene introdotto un divieto di compensazione nel mod. F24, non essendo più possibile alcuno scambio con altri crediti del contribuente. 

Ritenute fiscali omesse negli appalti, la novità

Il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto sono versate dal committente. Ciò vale in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio da parte di un sostituto d’imposta residente. Rientrano nella previsione legislativa gli enti pubblici ed i condomini, ad esclusione di privati.

Considerato che l’obbligo si riferisce a somme riguardanti i soli lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato, può accadere che lo stesso dipendente abbia prestato la propria attività lavorativa per più cantieri di pertinenza di committenti differenti.

Alla luce di ciò, la norma prevede che sia il committente che l’appaltatrice ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all’appalto:

  • l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno lavorato;
  • l’indicazione delle ore lavorate in quell’opera/servizio;
  • tutti i dati per riscontrare la correttezza del versamento e compilare l’F24.

In tal contesto, l’impresa che ha effettuato le ritenute ha l’obbligo di versare al committente le somme necessarie almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.

Ritenute fiscali omesse negli appalti, stop alle compensazioni in F24

Come anticipato in premessa, sui versamenti non è possibile operare compensazioni nel mod. F24 con crediti propri. Inoltre, la responsabilità per le ritenute fiscali omesse:

  • è del committente se non versa quanto ricevuto nei termini, non comunica i dati del conto in cui ricevere le somme o esegue pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute;
  • è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 27 settembre 2019 - Subappalti. Limite del 30% non compatibile con norme Ue – Pergolari

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