Ristrutturazione edilizia. Atto notarile detraibile se di costituzione del vincolo pertinenziale
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 31 dicembre 2014
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Anche le spese sostenute da un contribuente per l’atto notarile, con il quale una determinata parte dell'edificio oggetto di ristrutturazione (sottotetto) viene qualificata come pertinenza dell'unità immobiliare, possono essere detratte al 50% dall’Irpef, come conseguenza dell’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
La precisazione giunge dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118 del 30 dicembre 2014 emanata in risposta ad un interpello riguardante l'ambito di applicazione dell'articolo 16-bis del Tuir.
Nello specifico, il contribuente chiede di sapere se possa essere portata in detrazione la fattura emessa dal notaio per la redazione dell’atto di costituzione del vincolo pertinenziale rispetto all’immobile principale, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia.
L’Amministrazione finanziaria riconosce detraibile il costo di suddetto atto, recante il vincolo di pertinenzialità, in quanto si tratta di un atto necessario per ottenere con oneri ridotti il rilascio del titolo abilitativo comunale, utile per poter procedere all’esecuzione dei lavori di recupero del sottotetto.
Nella risoluzione si evidenzia come di per sé l'atto notarile non sia elemento essenziale alla realizzazione degli interventi edilizi cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ma abbia una finalità diversa, ossia quella di rendere il sottotetto esistente parte dell’unità immobiliare principale, con la conseguenza di essere, quindi, funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere.
Pertanto, risultando strettamente legato all’immobile, il costo per sostenere la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell'importo detraibile, deve seguire lo stesso regime fiscale ed essere ammesso in detrazione.
- ItaliaOggi, p. 29 - Notaio detraibile - Migliorini
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