Riscossione, fino al 30 aprile stop a notifiche per cartelle e avvisi

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Riscossione, fino al 30 aprile stop a notifiche per cartelle e avvisi

Con il decreto cd. “Sostegni” sono state previste ulteriori novità in materia di riscossione. In primo luogo – agendo sul decreto cd. “cura Italia” – è stato prorogato al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Prorogato al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. "zona rossa" di cu all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) ed il 30 aprile 2021. I pagamenti “sospesi” ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, quindi, entro il 31 maggio 2021.

 Sempre fino al 30 aprile 2021 restano sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.  Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.

Rimarranno sospese fino al 30 aprile anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il decreto Sostegni, poi, al fine di consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Ulteriore novità ha riguardato lo “stralcio” dei debiti fino a 5.000 euro. Con il decreto cd. “Sostegni”, infatti, è stato previsto l’annullamento dei debiti di importo “residuo” fino a 5 mila euro, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Possono beneficiare dello stralcio le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro.

Rientrano nel provvedimento anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” e al saldo e stralcio. Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un apposito decreto del Ministero dell’economia.

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