Dal DL sostegni novità per la riscossione
Pubblicato il 01 aprile 2021
In questo articolo:
- Pagamento cartelle, avvisi addebiti
- La dilazione dei ruoli
- Proroga termini decadenza e prescrizione
- Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
- Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro
- Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro
- Definizione agevolata
- Scadenza pagamenti rate 2020
- Scadenza pagamenti rate 2021
- Definizione agevolata avvisi bonari
- Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
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Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto cd. “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) sono state previste ulteriori novità in materia di riscossione. In primo luogo, si osserva che è stato differito al 30 aprile 2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Prorogato al 30 aprile 2021 anche il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. Ulteriori novità hanno riguardato il posticipo del termine di scadenza delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” nonché lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro.
Pagamento cartelle, avvisi addebiti
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. E’ questa una delle principali novità contenute nel decreto cd. “Sostegni” che amplia, ancora una volta, il periodo di sospensione dei pagamenti in scadenza.
In particolare, tenuto conto del persistere dell’emergenza epidemiologica e dei relativi effetti socio-economici, con la modifica al contenuto del comma 1 dell’articolo 68 del D.L. n. 18/2020 viene differito al 30 aprile 2021 il termine di sospensione dei versamenti “derivanti”:
- dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- dagli avvisi di accertamento “esecutivi” emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 29 del D.L. n. 78/2010 in materia di Iva, imposte sui redditi e Irap);
- dagli avvisi di addebito emessi dall’INPS (articolo 30 del D.L. n. 78/2010);
- dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane;
- dagli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali;
- dagli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, L.n.160/2019.
“scaduti” a partire dall’ 8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza o sede operativa - nel caso di soggetti “diversi” dalle persone fisiche il riferimento è alla sede legale o operativa - nel territorio dei comuni della cd. “zona rossa” individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020).
Mantengono, invece, l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30 aprile 2021.
Il versamento del dovuto deve essere effettuato entro il mese successivo, ossia entro il 31 maggio 2021, ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione di pagamento prevista dall’articolo 19 del DPR 602/1973, anche usufruendo delle condizioni più favorevoli introdotte dall’articolo 13-decies del D.L. 137/2020.
Sul punto, nelle FAQ dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione - nuovamente “aggiornate” - viene ribadito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una “rateizzazione”. In particolare, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero, si dovrebbe presentare la domanda di dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il prossimo 31 maggio (FAQ n.3).
Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
La variazione del termine non dovrebbe avere particolari effetti sugli gli avvisi di accertamento “esecutivi” (articolo 29 del D.L. n. 78/2010). Per questi, restano ferme le indicazioni già fornite nell’ambito della circolare 5/E/2020. Una volta decorso il termine per l’impugnazione, l’atto diventa titolo “esecutivo” e, passati ulteriori 30 giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento all’agente della riscossione. Conseguentemente, la sospensione in esame è applicabile anche per gli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all’agente della riscossione. Inoltre, il differimento al 30 aprile 2021 dovrebbe riguardare anche il blocco delle misure cautelari e esecutive. Stando alle FAQ, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non dovrebbe attivare - durante il periodo di sospensione - alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Solo dal 1° maggio 2021, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Ader potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.
La dilazione dei ruoli
In generale, dal momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando al D.L. 137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza si realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5 rate), anche non consecutive.
Proroga termini decadenza e prescrizione
La sospensione dei pagamenti al 30 aprile 2021 comporta un’ulteriore proroga dei termini di decadenza e prescrizione riferiti ai versamenti sospesi. Il nuovo articolo 68, comma 4-bis, infatti, prevede che per i carichi (relativi alle entrate tributarie e non) affidati all’agente della riscossione tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021 operi una proroga dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
In particolare, tenuto conto del prolungamento del periodo di sospensione all’anno 2021, la norma interviene sui termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative ai casi indicati nell’articolo 157, comma 3 lett. a), b), c) del D.L. 34/2020. Il riferimento è ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi/Iva presentate nell’anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta presentate nell’anno 2017 nonché ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2017 e 2018.
Per questi è prevista una “proroga” fino a 24 mesi. Così, ad esempio, il termine di notifica della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato relativo l’anno d’imposta 2017 scade il 31 dicembre 2023.
Con la nuova versione della norma, è venuta meno la proroga espressa di due anni per i termini di decadenza e prescrizione scaduti il 31 dicembre 2020. Il rimando è ai carichi affidati all’agente di riscossione tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 e non anche ai termini per la riscossione delle somme che scadono nello stesso periodo. Ciò potrebbe creare non poche problematiche in quanto i termini scaduti il 31 dicembre 2020 sarebbero definitivamente chiusi in assenza di iscrizione a ruolo o affidamento in carico nel predetto periodo temporale. Da ultimo, la norma stabilisce che il nuovo articolo 68, comma 4-bis si applica “a ogni altra disposizione vigente”, con ciò escludendo la possibilità di applicare l’articolo 12, comma 2 del DLgs.159/2015 ai termini che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, in assenza di carico affidato nel predetto periodo temporale. Su questi aspetti saranno necessari opportuni chiarimenti.
Sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni
Sospensione “allargata” anche per i pignoramenti di stipendi e salari. Differito al 30 aprile 2021 (in luogo del precedente 28 febbraio) il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Nello specifico, il datore di lavoro (o l’ente previdenziale) “sospende” le trattenute relative a pignoramenti efficaci verso terzi effettuati dal 19 maggio 2020 al 30 aprile 2021 salvo proroghe.
Sono, quindi, sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati - prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) - su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione e, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (con la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a 5.000 euro
Slittano al 30 aprile 2021 anche le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 – lo si ricorda - le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, “verificano”, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Così, per il periodo che va dall’ 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 viene sospesa l’applicazione del citato articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973. La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cd. ex “zona rossa” (allegato 1, DPCM 01.03.2020). Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario. Conseguentemente, fino al 30 aprile 2021 sarà possibile ricevere il pagamento delle somme di cui si è creditori nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui si sia inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro
Sono automaticamente annullati tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “decreto Sostegni”), hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Tra i debiti oggetto dello “stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Tale disposizione, analogamente allo stralcio di cui all’articolo 4 del D.L.n.119/2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
La definizione delle modalità e delle date dell’annullamento dei debiti sarà disposta con un apposito decreto del Ministero dell’economia, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data che sarà stabilita dal suddetto Decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Tuttavia, l’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE e all’Iva riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Definizione agevolata
Ulteriori novità hanno riguardato le somme dovute per la rottamazione-ter, il “saldo e stralcio” e la definizione delle risorse proprie UE. Rispetto al termine fissato (1° marzo) dal decreto Ristori, con il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3 del D.L.18/2020 viene stabilito che il versamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere nel corso 2021 è considerato “tempestivo” e non determina l'inefficacia delle stesse se effettuato “integralmente” entro:
- il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.
Resta fermo che, se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (sono consenti i 5 giorni di tolleranza) o per importi “parziali”, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Scadenza pagamenti rate 2020
Per effetto del decreto cd. “Sostegni”, ai soli contribuenti in regola con le rate 2019, il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020:
- della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”);
- delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle (riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica - articolo 1, comma 190, L.145/2018);
- delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle risorse proprie dell'Unione europea;
non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° luglio 2021. Quindi, possono usufruire della proroga al 31 luglio 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2020 solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Quindi, ad esempio, per il termine del 31 luglio 2021 sono previsti i 5 giorni di tolleranza ed il pagamento dovrà avvenire al massimo entro il 9 agosto 2021.
Scadenza pagamenti rate 2021
Differito al 30 novembre 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020 (da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021) il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021. Quindi, potranno usufruire della proroga al 30 novembre 2021 delle rate in scadenza nell’anno 2021 solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020. Anche per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Sono considera “tempestivi” anche i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 5 giorni rispetto al termine del 30 novembre 2021 (per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021). L’Ader conferma - nelle FAQ pubblicate sul relativo sito istituzionale - che anche per le rate dell’anno 2022 resta confermato il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “rottamazione-ter” e della “definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del “saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "rottamazione-ter” e della “definizione agevolata delle risorse UE”.
Definizione agevolata avvisi bonari
Con l’articolo 5 del decreto cd. “Sostegni” (D.L. 41/2021) è stata prevista una nuova modalità di definizione degli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni. In particolare, tenuto conto dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, è stata prevista la possibilità di definire in via “agevolata” le somme dovute a seguito del controllo “automatizzato” in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
La misura interessa i soggetti con partita Iva “attiva” alla data del 23/03/2021 che hanno subito “una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente”. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020.
La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità - previste per le dichiarazioni dei redditi dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni Iva dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 - che l’Agenzia delle entrate:
- per il periodo d’imposta 2017, ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato a seguito della sospensione disposta dall’articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020;
- per il periodo d’imposta 2018, deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.
Pertanto, l'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui sopra, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con appositi provvedimenti delle Entrate saranno definite le modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione saranno reso disponibili al contribuente.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive. In caso di adesione alla definizione agevolata.
I soggetti interessati sono tenuti ad effettuare il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’articolo 25 d.P.R. n. 602/1973 (ordinariamente prevista entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) sono “prorogati di un anno” per le dichiarazioni presentate nel 2019. Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
In considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica viene proroga al 30 aprile 2021 la sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo (di cui all'articolo 28-ter del DPR n. 602/1973), già prevista per il 2020. In tal modo, l’Agenzia delle entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.
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