Risarcimento da fermo illegittimo solo in presenza di danno

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 19315 del 22 settembre 2011, hanno ribaltato la decisione con cui le corti di merito avevano riconosciuto a favore di un contribuente che era stato raggiunto da un preavviso di fermo, poi rivelatosi illegittimo, il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'erronea notifica.

Secondo la Suprema corte, in particolare, erano stati violati, nella specie, i principi informatori della responsabilità aquiliana, i quali ricollegano il risarcimento “alla necessaria sussistenza di un danno inferto a causa di un comportamento antigiuridico”.

Ed infatti, nella sentenza impugnata era stato dato conto del fatto che il provvedimento di fermo non era mai stato eseguito, essendo solo stata data comunicazione del preavviso.
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