Riformulato il Regolamento 1777/2005 ad opera dell’Ecofin

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Il Consiglio Ecofin ha approvato, in data 15 marzo 2011, un regolamento interpretativo della disciplina Iva, aggiornata alle modifiche introdotte dalla riforma della territorialità dei servizi, entrata in vigore lo scorso gennaio 2010. Il documento, finalizzato alla riformulazione del regolamento 1777/2005, rappresenta il primo intervento interpretativo della normativa Iva di fonte non giurisprudenziale. Esso si compone di 65 articoli (rispetto ai 23 del precedente) e quattro allegati, con cui si definiscono gli ambiti di applicazione dei primi titoli della direttiva 2066/112/Ce.

L’insieme di norme è in attesa di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della Ue ed esse diventeranno vincolanti per tutti gli Stati membri a partire dal prossimo 1° luglio 2011.

La necessità di formulare un insieme unitario di regole da parte del Consiglio si è avvertita visto che le modifiche apportate dalla direttiva sulla territorialità dei servizi 2008/8/Ce, in molti casi sono state liberamente interpretate dai singoli Paesi, con il rischio di giungere a conclusioni discordanti e in qualche modo incompatibili con il funzionamento del mercato unico europeo.

La scelta del Consiglio Ecofin di adottare un regolamento muove dal fatto che tali disposizioni non devono essere recepite dalle legislazioni dei singoli Stati membri, essendo subito obbligatorie e di immediata applicazione. L’entrata in vigore dei contenuti del regolamento è prevista per il prossimo 1° luglio, mentre per alcune norme si dovrà attendere il 2013 e il 2015. Nel frattempo, le interpretazioni ufficiali offerte in materia dalle singole amministrazioni finanziarie rimangono vincolanti, almeno fino al prossimo luglio, anche se non è escluso che, in alcuni casi, si sia data rilevanza alle nuove interpretazioni già dallo scorso gennaio 2010 o 2011.

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, sta predisponendo un documento di prassi che terrà conto di tutti questi nuovi orientamenti attribuendo ad essi, inoltre, una esatta collocazione temporale.

Nel regolamento si è voluto definire in maniera univoca lo "status del committente" di una prestazione di servizi, per poter applicare senza dubbi la nuova regola dei rapporti B2B. Analogamente, sono state fissate delle regole specifiche per individuare le qualità del committente e per verificare se questi riceve un servizio per fini professionali oppure per uso privato. L’esatta identificazione della soggettività passiva avviene tramite l’attribuzione di un numero identificativo Iva, che deve essere comunicato ai cedenti. Non meno rilevante è l’importanza data alla definizione di “stabile organizzazione”. Per definire la stabile organizzazione, l’articolo 15 del Regolamento richiama due concetti chiave: un sufficiente grado di permanenza della struttura nel territorio dello Stato membro e la qualificazione della struttura come presenza di risorse umane e materiali.
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