Incentivi per start-up e PMI innovative. Legge in vigore

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Incentivi per start-up e PMI innovative. Legge in vigore

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024  la Legge n. 162 del 28 ottobre 2024, recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investiment".

NOTA BENE: La Legge sulle start-up e le PMI innovative entra in vigore dal giorno venerdì 22 novembre 2024.

Si tratta di un insieme di misure mirate alla promozione e allo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative in Italia. L’obiettivo principale è incentivare gli investimenti nel settore tecnologico, favorendo la crescita e la competitività del Paese sul piano internazionale. Questo intervento normativo si inserisce in una più ampia strategia di riforme orientate a sostenere l’innovazione, promuovendo la creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato in settori ad alto contenuto tecnologico.

La Legge n. 162/2024 si snoda in 5 articoli principali, ciascuno dedicato a specifiche aree di intervento:

  • Articolo 1: definizioni di start-up innovative e PMI innovative, con riferimento ai requisiti stabiliti dai decreti legislativi precedenti.
  • Articolo 2: disciplina delle detrazioni Irpef per agevolare gli investimenti privati nelle start-up e PMI innovative.
  • Articolo 3: introduzione del Patrimonio Destinato, un meccanismo che consente alle imprese innovative di accedere a capitale dedicato per progetti specifici.
  • Articolo 4: esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in imprese innovative, incentivando così gli investimenti a lungo termine.
  • Articolo 5: norme relative alle Società di Investimento Semplice (SIS), con lo scopo di semplificare e promuovere l’accesso a finanziamenti per le imprese innovative.

Con queste disposizioni, la Legge mira a consolidare l’ecosistema delle start-up e PMI innovative in Italia, creando un contesto favorevole all'innovazione e allo sviluppo imprenditoriale.

Aiuti fiscali per imprese innovative

Nel panorama fiscale italiano esistono una serie di agevolazioni fiscali e incentivi all'investimento a favore delle startup e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

Si elencano le misure principali.

  1. Incentivi all'Investimento nel Capitale (sono condizionati al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa per un minimo di tre anni (holding period) a partire dal 2017):
  • detrazione IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito fino a un massimo di 1 milione di euro per le persone fisiche;
  • deduzione IRES pari al 30% dell'ammontare investito fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche.
  1. Incentivi fiscali in de minimis:
  1. Esoneri e esclusioni:
  • le startup innovative e gli incubatori certificati, una volta iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, così come dal pagamento del diritto annuale alle camere di commercio;
  • esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
  • esclusione delle startup innovative dalla disciplina delle società di comodo;
  • esonero temporaneo dall'imposizione fiscale sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative e PMI innovative, nonché sulle plusvalenze reinvestite in tali imprese, condizionato al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

In tale ambito si inserisce la proposta di legge di cui si analizza, di seguito, il contenuto.

Definizione di startup innovativa e di PMI innovativa

Il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, delinea un quadro normativo specifico per le startup innovative in Italia.

Una startup innovativa è definita come una società di capitali, anche cooperativa, le cui quote o azioni non sono quotate in borsa. I requisiti essenziali sono:

  • essere stata costituita da non più di cinque anni;
  • avere la sede principale in Italia o in un paese dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con almeno una sede produttiva o filiale in Italia;
  • avere un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro;
  • non aver distribuito utili;
  • non essere stata formata da una fusione, scissione societaria o cessione di azienda;
  • avere come principale attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico (sono elencati tre indicatori).

Per quanto riguarda la definizione di Pmi innovativa, l'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 3/2015, stabilisce che sono società di capitali, anche cooperative, che soddisfano i seguenti criteri:

  • residenza fiscale in Italia, come definito dall'articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986, oppure in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • certificazione dell'ultimo bilancio e, se presente, del bilancio consolidato, da parte di un revisore contabile o una società di revisione registrati;
  • azioni non quotate in mercati regolamentati;
  • non essere iscritte al registro speciale delle startup e degli incubatori certificati;
  • possesso di almeno due criteri che dimostrano un significativo impegno in attività di innovazione e ricerca.

Detti criteri sono:

  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa;
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale.

Detrazioni Irpef

Come anticipato, l’articolo 2 della Legge n. 162 si occupa della detrazione Irpef in de minimis per gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente.

Per gli investimenti in capitale di rischio effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 si prevede:

  • per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro;
  • per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.

Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative.

Come indicato nell’atto del 17 settembre 2024, l'articolo 2 modifica la normativa relativa alla detrazione IRPEF in regime "de minimis" per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Questa modifica permette agli investitori di trasformare l'eccedenza non detraibile in un credito d'imposta, che può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi o per la compensazione.

Inoltre, la fruizione del credito d'imposta è ora possibile senza limitazioni temporali, superando la restrizione precedente che limitava tale utilizzo ai tre esercizi fiscali successivi, come specificato nel dossier del 29 giugno 2023.

La nuova norma si applica agli investimenti realizzati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, ovvero dal 2024.

Patrimonio Destinato

L'articolo 3, introdotto in sede redigente, amplia le facoltà operative del Patrimonio Destinato, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Il Patrimonio Destinato" o "Patrimonio Rilancio" è stato creato come risposta alla crisi economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di sostenere e rilanciare il sistema economico-produttivo italiano. Questo fondo è stato istituito nell'ambito della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, noto come decreto Rilancio.

Il fondo non deriva dalla segregazione del patrimonio esistente della CDP, ma è alimentato attraverso contributi diretti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che ha autorizzato l'assegnazione di titoli di Stato o liquidità fino a un massimo di 44 miliardi di euro per l'anno 2020. Queste risorse sono quindi destinate specificamente a interventi di sostegno e rilancio economico.

Gli strumenti finanziari utilizzati dal Patrimonio Destinato includono la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazioni ad aumenti di capitale, e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario per operazioni strategiche. È prevista anche l'emissione di ulteriori titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito per finanziare le attività del Patrimonio. Inoltre, in caso di insufficienza delle risorse del Patrimonio Destinato, il fondo può avvalersi di una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato.

Dunque, l'articolo 3, comma 1, della Legge pubblicata in GU, aggiunge un nuovo comma 5-bis all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, con l'obiettivo di supportare la capitalizzazione delle imprese italiane e il rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche attraverso lo sviluppo del mercato dei capitali italiano.

Questo nuovo comma espande le capacità d'investimento del Patrimonio destinato, permettendogli di partecipare, in condizioni di mercato e con esclusione di operazioni di ristrutturazione, alla sottoscrizione di quote o azioni di nuovi organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

Il Patrimonio destinato può realizzare gli investimenti sotto le seguenti condizioni:

  • gli investimenti devono essere coerenti con le priorità e gli obiettivi del Patrimonio destinato, investendo principalmente in titoli di società di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o una significativa presenza operativa in Italia e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;
  • una parte minore del portafoglio può essere investita, entro certi limiti e criteri, in titoli di società italiane quotate, anche se questi non rispettano completamente i criteri del punto precedente;
  • queste regole si applicano anche ai titoli di società che hanno completato con successo il processo di quotazione in Italia;
  • gli organismi possono investire anche in titoli di debito italiani, europei o della Commissione Europea per gestire i rischi di liquidità, seguendo i criteri dettagliati nel regolamento;

il Patrimonio destinato può detenere fino al 49% delle quote di qualsiasi organismo di investimento collettivo, con il resto del capitale sottoscritto da co-investitori privati alle stesse condizioni.

Regime fiscale delle plusvalenze

L'articolo 4 introduce delle modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, noto come Sostegni-bis. In origine era prevista una esenzione temporanea dall'imposta sulle plusvalenze generate da persone fisiche tramite la vendita di partecipazioni in startup innovative e PMI innovative. L'esenzione si estendeva anche alle plusvalenze reinvestite nelle stesse categorie di imprese, con l'obbligo che tali investimenti rispettassero certe condizioni relative al momento dell'acquisto delle quote e alla durata dell'investimento.

Ora, si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati; rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Altra modifica riguarda l'articolo 14, comma 2, del decreto Sostegni-bis, il quale concede un'esenzione fiscale sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative. Per beneficiare di tale esenzione, le plusvalenze devono essere realizzate da persone fisiche, derivare dalla vendita di partecipazioni in PMI innovative acquisite tramite sottoscrizione di capitale sociale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025, e tali partecipazioni devono essere detenute per almeno tre anni.

Con le novità introdotte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) non avere operato in alcun mercato;

b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

SIS, società di investimenti semplice

L'articolo 5 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

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