Startup e PMI innovative, incentivi fiscali “de minimis”

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Startup e PMI innovative, incentivi fiscali “de minimis”

Pubblicate le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative. L’agevolazione fiscale, introdotta dal “Decreto Rilancio”, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 30 aprile 2021.

Le istruzioni operative sono state fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 1 del 25 febbraio 2021.

Startup e PMI innovative, cosa prevede l’incentivo?

L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020. La misura, invece, è prevista dal “Decreto Rilancio” (art. 38, co. 7 e 8 del D.L. 34/2020).

Startup e PMI innovative, come funziona?

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.

In particolare, per investimenti effettuati:

  • in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta;
  • in PMI innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

Ai sensi del Regolamento “de minimis”, la startup innovativa o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non può ottenere aiuti in “de minimis” per più di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Startup e PMI innovative, presentazione della domanda

La piattaforma informatica è attiva dal 1° marzo 2021 per la presentazione delle istanze relative agli “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in start-up e PMI innovative”. L’istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata solamente online per il tramite della piattaforma informatica, tramite le credenziali SPID.

L’iter di presentazione dell’istanza è articolato nelle seguenti fasi:

  1. accesso tramite SPID alla piattaforma informatica;
  2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricamento;
  3. generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
  4. caricamento dell’istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;
  5. rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento “de minimis” e della registrazione dell’aiuto ”de minimis” presso il Registro nazionale aiuti.

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto è tenuto a:

  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro imprese;
  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro imprese;
  • fornire le eventuali precisazioni richieste dalla piattaforma informatica.
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