Riforma Fiscale, sanzioni amministrative ridotte e sistema premiale per chi collabora
Pubblicato il 17 marzo 2023
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
"L'approvazione della Delega sulla Riforma fiscale è una vera e propria svolta per l'Italia. È una riforma epocale, strutturale e organica: una rivoluzione attesa da 50 anni con importanti novità a favore di cittadini, famiglie e imprese. Con il nuovo Fisco delineiamo una nuova idea di Italia, vicino alle esigenze dei contribuenti e attrattivo per le aziende”, questa la dichiarazione della Premier Giorgia Meloni sui social, dopo l'approvazione del Ddl di riforma del Fisco.
Le nuove regole, da attuarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, oltre che mirare a semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire gli investimenti, le assunzioni e la compliance tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, intervengono anche sul capitolo delle sanzioni.
Secondo quanto emerge dall’ultima bozza, si dovrebbe dare spazio ad una revisione delle sanzioni penali tributarie: una vera e propria riformulazione delle sanzioni amministrative per raccordarle con il sistema penale.
NOTA BENE: L’intenzione è quella di dare importanza all'ipotesi di "sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso".
Inoltre, nella valutazione della “rilevanza penale” del fatto si terrà conto anche dei casi in cui siano stati raggiunti accordi in sede amministrativa e giudiziaria.
Riforma fiscale, sanzioni amministrative tributarie meno gravose
Un obiettivo della legge delega per la riforma fiscale è quello di rendere il pacchetto delle sanzioni amministrative applicabili in Italia più leggero, più equo e soprattutto più in linea con gli standard degli altri Paesi europei.
Il legislatore dovrà intervenire sui fronti della recidiva, del cumulo e della continuazione.
Il fine è quello di rivedere la disciplina dei cumuli e della continuazione per estenderla agli istituti deflattivi.
Per quanto riguarda l’istituto della recidiva, è attualmente prevista una aggravante: l’articolo 7, comma 3, del Dlgs 472/1997 prevede che la sanzione sia aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita mediante ravvedimento operoso o acquiescenza o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.
Con la legge delega di riforma del Fisco, si prevede espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, oltre che una migliore definizione delle ipotesi stesse di recidiva con particolare riferimento alle «violazioni della stessa indole».
Come anticipato, per quanto riguarda gli istituti del cumulo e della continuazione, questi dovranno essere estesi agli istituti deflattivi, quali per esempio adesione e conciliazione.
Pertanto, si dovrà intervenire sull’articolo 12, comma 8 del DLgs. 472/97, secondo cui in sede di adesione, mediazione e conciliazione il cumulo opera limitatamente al singolo anno e alla singola imposta. L’intenzione è quella di prevedere, anche per tali istituti deflativi, il cumulo tra più imposte (esempio, evasione che rileva ai fini delle imposte dirette e dell’IVA) e tra più anni.
Oggi, al contrario, in presenza di definizione in adesione vengono applicate le sanzioni minime relative a ciascun tributo senza applicazione del cumulo e della continuazione.
Unica eccezione è attualmente prevista per le violazioni relative allo stesso tributo, per le quali le relative sanzioni beneficiano dei due suddetti istituti.
NOTA BENE: Dopo l’intervento del legislatore delegato, pertanto, le sanzioni a seguito di applicazione di istituti deflattivi dovrebbero essere meno gravose.
Una conseguenza di ciò, dovrebbe essere il ritocco anche delle sanzioni previste per il ravvedimento operoso.
Riforma fiscale, sanzioni soft per chi collabora e investe
Il Ddl sulla riforma del Fisco prevede anche un alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, in particolare quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, per le imprese che aderiscono alla "cooperative compliance", e che hanno tenuto comportamenti non dolosi e lo comunicano tempestivamente al Fisco.
Inoltre, un altro effetto “premiale” per chi aderisce all’adempimento spontaneo consiste nell’ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative (che può arrivare fino all’integrale non applicazione) per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente in modo “tempestivo ed esauriente”.
A prevedere tutto ciò è l’articolo 20 del Ddl, che nell'indicare i principi e criteri direttivi specifici per la riforma del sistema sanzionatorio tributario, conferisce un'efficacia esimente in caso di volontaria adozione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Control Framework o TCF).
L’impostazione originaria della norma, attualmente in vigore, prevede che l'accesso al regime sia subordinato, oltre alla citata adozione del TCF, anche al rispetto di alcuni importanti requisiti dimensionali (volume di affari o ricavi pari ad almeno 10 miliardi, poi ridotti a 1).
Le novità previste dalla legge delega prevedono che il Governo si impegni a ridurre tale soglia di accesso, oltre che andare incontro ai soggetti che hanno deciso di adottare volontariamente un sistema di controllo del rischio fiscale, scegliendo, quale strategia aziendale, una adeguata gestione della fiscalità e che fino a ora risultano esclusi da qualsiasi beneficio sanzionatorio.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: