Riduzione termini decadenza accertamento solo con pagamenti tracciabili. Chiarimenti
Pubblicato il 30 agosto 2022
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L’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle condizioni per fruire della riduzione dei termini di accertamento ex articolo 3 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, in ipotesi di pagamenti tracciabili.
L’occasione è la risposta ad interpello n. 438 del 29 agosto 2022, resa ad un contribuente che svolge attività di vendita esclusivamente verso soggetti privati, attraverso i seguenti tre canali:
- vendita diretta, a conoscenti o in altre occasioni (fiere);
- vendita online, per il tramite dell'e-shop del sito proprietario;
- vendita online, con intermediazione.
La vendita viene fiscalmente documentata con fattura e pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito.
Stesse modalità vengono seguite per gli acquisti presso il fornitore dell’istante, che vengono pagati sempre con bonifico bancario, oppure online tramite intermediazione con addebito su carta di credito intestata alla società.
Il contribuente, però, specifica che le vendite online, anche se rilevanti ai fini Iva, non sono documentate, perché non soggette all'obbligo di emissione della fattura (in quanto effettuate da commercianti al minuto) né a quello di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta.
Alla luce dell’evoluzione normativa italiana che ha riguardato l’esterometro, lo stesso si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se:
- la riduzione dei termini di accertamento sia applicabile anche alle vendite online non documentate effettuate tramite il sito della società intermediaria e, in caso di risposta negativa, come eventualmente integrare la documentazione;
- effettivamente possono essere considerati equivalenti il meccanismo dell'integrazione/autofattura trasmessa telematicamente e lo strumento dell’esterometro (vigente al momento della presentazione dell’interpello).
Riduzione termini accertamento, condizioni
Nella risposta ad interpello n. 438/2022, l’Agenzia parte dall’analizzare le condizioni per la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dall'articolo 3 del Dlgs n. 127 del 2015, che può essere riconosciuta solo a coloro che:
- documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore ad euro 500.
Come già chiarito nella risposta ad interpello n. 331/2020, tali condizioni sono indispensabili per poter ottenere la suddetta riduzione dei termini di decadenza; pertanto – come precisato dall’Agenzia – “Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente”.
Ciò, ovviamente, vale anche nell’ipotesi in cui vi sia l’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale, come accade nel caso delle c.d. “vendite per corrispondenza”.
Vendite online e riduzione termini di accertamento
Con riferimento al primo quesito posto dall’istante, l’Agenzia specifica, quindi, che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del Dlgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi sopra richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo Dlgs), salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Pertanto, l’istante per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, deve documentare le vendite e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via Sdi indicando il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, oppure, per le operazioni previste dall’articolo 22 Decreto Iva, tra cui rientrano anche le cessioni per corrispondenza, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Con riferimento a quest’ultimo adempimento, si specifica che non è necessario dotarsi di un registratore telematico, essendo possibile ricorrere alla procedura web “Documento commerciale on line”.
Differenza tra fatturazione elettronica via SdI ed esterometro
Riguardo il secondo quesito circa la eventuale corrispondenza tra fatture elettroniche ed esterometro, invece, la risposta n. 438/2022 ha ribadito la diversità tra fatture elettroniche (ivi comprese le integrazioni di quelle ricevute e le autofatture) ed esterometro, ai fini del beneficio previsto dall'articolo 3 del Dlgs n. 127/2015, ricordando comunque che, ai fini dell’agevolazione, nel presupposto che il beneficiario documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea.
Diversamente, il legislatore si è preoccupato di prevedere espressamente la "tracciabilità" sia dei pagamenti ricevuti che di quelli effettuati di ammontare superiore ad euro 500.
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