Dal 1° luglio nuovi obblighi esterometro ed e-fattura per forfettari

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Dal 1° luglio nuovi obblighi esterometro ed e-fattura per forfettari

A partire dal 1° luglio prendono vita le novità previste in materia di esterometro e fatturazione elettronica per i forfettari. A stabilirlo è, da una parte, l’art. 1 comma 3-bis del DLgs.n. 127/2015 che disciplina l’obbligo di trasmettere, in formato Xml, i dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti in Italia eccetto quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero quelle certificate da fattura elettronica, dall’altro, l’articolo 18 del D.L. n. 36/2022, il quale ha disciplinato, con qualche distinguo e con non poche incertezze, l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari.

Novità esterometro

A norma dell'articolo 1, comma 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.1.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

“salvo” quelle opportunamente certificate con fattura elettronica (emessa o ricevuta mediante SdI) o con bolletta doganale (es. importazioni e esportazioni).

Sul piano operativo, occorre tener presente che:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti esteri è effettuata “entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.”

Nuovo articolo 1, comma 3-bis del DLgs. 127/2015

I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità  indicate nel comma 3, nonché  quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Così, per le operazioni “attive” occorre creare un file Xml che riporti nel campo “codice destinatario” il valore convenzionale “XXXXXXX” al fine rendere edotta l’Amministrazione finanziaria che l’operazione posta in essere ha una controparte estera. E’ chiaro che per il cliente estero nulla cambia rispetto al passato: lo stesso continuerà a ricevere una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail) utile ai fini fiscali.

La trasmissione telematica del file allo SdI dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 D.L. n.331/1993 (codice Natura “N3.2”) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall’articolo 46, comma 2, D.L. n.331/1993 secondo cui, la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi di tale evento è stata emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993). Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi “rese” a clienti Ue o extra-Ue occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (codice Natura “N2.1”), la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto concerne le operazioni “passive” il cessionario o committente effettua la comunicazione dei dati relativi alle operazioni con soggetti esteri compilando il file Xml con i tipi di documento di seguito riportati:

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972:
  • TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 46, c. 5, D.L. 331/1993).

Riguardo la trasmissione dei dati del ciclo passivo, l’invio del singolo documento relativo all’acquisto dall’estero deve essere effettuato entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (extra Ue).

Esterometro - il “tipo documento” da utilizzare

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

È il tipo documento da utilizzare per l’acquisto di servizi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini Iva in altro Paese della UE ovvero in un Paese extra-UE. In tal caso, il Cessionario/committente, ai sensi dell’articolo 17, co. 2 del DPR 633/72, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA). Ai C/C che intendano avvalersi delle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA precompilati la guida dell’Agenzia delle Entrate suggerisce di trasmettere a SDI i file XML con TD17 “entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>”

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

 

È il tipo documento da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del D.L. n. 331/1993. Il Cessionario/committente, ai sensi dell’articolo 46 del D.L. 331/1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente.

Il codice TD18 va utilizzato anche per gli acquisti intra-UE con introduzione dei beni in un deposito Iva. Ai C/C che intendano avvalersi delle bozze dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche IVA precompilati la guida dell’Agenzia delle Entrate suggerisce di trasmettere a SDI i file XML con TD18 “entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>”.

TD19 -Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, co. 2, D.P.R. 633/1972

È il tipo documento da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

il C/P non residente e privo di stabile organizzazione emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono importazioni o acquisti intra) al committente residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non l’imposta in quanto l’operazione vista dall’ emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il committente deve integrare il documento ricevuto (C/P intra-UE) o emettere un’autofattura (C/P extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA. La trasmissione allo SDI di un TD19 potrà essere effettuata anche nel caso di emissione di un’autofattura per acquisto di beni provenienti da San Marino o da Città del Vaticano.

Attenzione che nel campo <Data> del file xml dovrà essere indicata la data di ricezione della fattura (nel caso di fornitore UE) o la data di effettuazione dell’operazione (nel caso di fornitore extra UE) e, pertanto, operare con una procedura che disattende detti termini potrebbe comportare un elevato  rischio sanzionatorio connesso  non solo alla tardività dell'invio dei dati utili ai fini dell’adempimento esterometro ma  anche alla sanzione di cui articolo 6, comma 9-bis del D.lgs.471/1997 (se il cessionario/committente non effettua l'inversione contabile, è applicabile la sanzione fissa da 500 euro a 20.000 euro. Qualora, però, l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR 600/73 la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro). Appare consigliabile, quindi, continuare a tenere distinti il momento dell’integrazione/autofattura da quello della trasmissione del mero obbligo comunicativo con il formato fattura elettronica.

Si ricorda, da ultimo, che con la risposta all’interpello 85/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo dell’esterometro sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso/da soggetti non stabiliti in Italia, senza ulteriori limitazioni. In particolare, la comunicazione dei dati deve essere effettuata a prescindere dalla natura della controparte (essendo rilevante solo che il soggetto non sia stabilito in Italia) e dal requisito di territorialità IVA dell'operazione.

Acquisti fuori campo Iva

Nel caso di acquisti di beni e servizi fuori campo Iva ex articolo 7-bis o 7 quater del DPR n. 633/1972 quali, ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all'estero, un dubbio sollevato nel corso di Telefisco del 15.06.2022 ha riguardato il modus operandi conseguente l'entrata in vigore dal 1° luglio 2022 delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Sul punto, premesso che gli acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia devono essere comunicati anche ove l'operazione sia esente (interpello 91/E/2020),  i funzionari delle Entrate hanno chiarito che “per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2; per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.”

Tuttavia, la questione appare, in parte, superata con la pubblicazione del decreto Semplificazioni (articolo 12 del D.L. 73/2022), in vigore dallo scorso 22.6.2022, nel quale viene “ridisegnato" il campo di applicazione dell’esterometro a seguito della nuova formulazione dell’art. 1, comma 3-bis D.lgs. n. 127/2015. Stando alla nuova norma, infatti, vengono “escluse” dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate - oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI – anche le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

Viene, quindi, introdotto un limite, pari a 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro non è più dovuta. Resta il dubbio se detta limitazione riguardi anche le operazioni effettuate negli ultimi giorni di giugno (ossia dal 22 giugno, data di pubblicazione del decreto); per dette operazioni, infatti, l’obbligo comunicativo sarà adempiuto entro il 22 agosto 2022.

Tempistica fino al 30 giugno

Nel rammentare che, in sede di conversione del D.L. n.146/2021, è stato disposto il differimento all’1/7/2022 delle nuove modalità di invio del cd. “esterometro” (trasmissione dei dati tramite Sdi utilizzando il formato della fattura elettronica) e che, al fine di recepire detto differimento, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il provvedimento 23.12.2021, si osserva che i dati delle operazioni in esame relativi al secondo trimestre 2022 dovranno essere inviati secondo le regole previgenti entro il prossimo 22.8.2022 (il 31.7 cade di domenica e dall’1.8 opera la cd. “Proroga di Ferragosto”). La trasmissione telematica, secondo il provvedimento n. 89757/E/2018, è effettuata avendo riguardo alla data del documento emesso ovvero alla data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

Disposizioni sanzionatorie

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, si rammenta che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere il richiamo è alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2-quater del DLgs. 471/97. Nello specifico, è prevista una sanzione amministrativa di 2 euro, per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, qualora la regolarizzazione conseguente l’omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

La sanzione è “ridotta” alla metà (1 euro per ogni fattura), entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione dei dati è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La norma originaria della modifica (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020), tuttavia, prevedeva l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie a partire dal 01/01/2022 e, quindi, in modo disarmonico rispetto alle novità per l’adempimento comunicativo in vigore dal prossimo 1° luglio.

Con la pubblicazione del decreto Semplificazioni (articolo 13 del D.L. n.73/2022), in vigore dallo scorso 22.6.2022, è stata modificata la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere fissandola a partire dal 1° luglio 2022. La nuova decorrenza elimina quel “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 1° gennaio 2022 e l’adempimento comunicativo che sarà in vigore dal prossimo 1° luglio 2022.

Dal 1°Luglio estensione e-fattura ai forfettari

Scatta il 1° luglio 2022 l’obbligo di e-fattura anche per i contribuenti forfettari. A prevederlo è l’articolo 18, comma 2, del decreto PNRR 2 (D.L. n.36/2022).

Con la riformulazione dell’art. 1, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 127/2015 (ad opera del citato art. 18 del decreto PNRR 2), infatti, è stato abolito l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • i soggetti rientranti nel regime di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
  • i soggetti rientranti nel regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014; 
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, Legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Resta fermo, invece, per l'anno 2022, il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI:

  • da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS;
  • da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Con l’articolo 18, comma 3 del D.L. 36/2022, quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica - a partire dal 1° luglio 2022 – riguarderà i soggetti che “nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, stando alla norma, rientrano nel nuovo obbligo solo i contribuenti che “nell’anno precedente” hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, “superiori” a 25.000 euro. Per i restanti soggetti, invece, vale a dire quelli con ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno, l’obbligo di e-fattura è previsto, senza alcun esonero, a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma, nella sua attuale formulazione, non spicca di certo per chiarezza. In particolare, non è chiaro se il riferimento all'anno “precedente” abbia una valenza generale oppure sia agganciata al solo anno 2021. In quest’ultimo caso, infatti, a partire dal 1° luglio, è tenuto all’e-fattura solo il contribuente che ha conseguito ricavi e percepito compensi dell’anno 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro; diversamente l’obbligo parte dal 01/01/2024, lasciando così un buco per l’annualità 2023.

In caso di attività iniziata nel corso del 2022, per lo stesso anno, si potrà procedere con fattura cartacea in quanto non vi è un anno precedente di verifica. Resta fermo che dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti saranno tenuti all’e-fattura, senza distinzioni.

Altro aspetto sul quale non mancano dubbi è l’espressione “.. abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi”. Nel caso in cui il contribuente era già forfettario nel corso del 2021 si ritiene che ai fini della verifica del limite dei 25.000 euro occorra guardare all’importo incassato/conseguito nel periodo d’imposta precedente. Va detto, poi, che:

  • restano inclusi nell’ammontare dei ricavi/compensi anche i proventi conseguiti a titolo di "diritti d’autore” in quanto nella circolare 9E/2019 è stato precisato che questi proventi concorrono a formare il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • il forfettario che esercita più attività, con diversi codici Ateco, tiene conto della somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Nel diverso caso in cui il contribuente, nell’anno precedente, abbia adottato un diverso regime contabile (ordinario o semplificato), riprendendo i chiarimenti delle circolari 10/E/2016 e 9/E/2019, ai fini della verifica del limite dei 25.000 euro occorre tener conto, rispettivamente, dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza, nel caso di contabilità ordinaria, ovvero del regime di cassa nel caso in cui  il contribuente abbia applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973.

Importante, sul piano operativo, anche la “moratoria” delle sanzioni. Tenuto conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti attratti dal nuovo obbligo potrebbero incontrare, con l’art. 18, comma 3 del D.L. 36/2022 è stato previsto un periodo “transitorio”.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (ossia dall’1.7 al 30.9.2022), infatti, non sono colpiti dalle sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997 i contribuenti forfettari per i quali l’obbligo di e-fattura è operativo a partire dal 1° luglio 2022, sempreché la fattura elettronica sia stata emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Così, prendendo ad esempio, un contribuente forfettario soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 che consegna il bene o incassa il pagamento in data 1° luglio 2022:

  • la fattura elettronica dovrebbe essere emessa entro 12 giorni (ovvero entro il 13 luglio 2022);
  • la moratoria consente l’emissione entro il 31 Agosto 2022 (mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione) senza incorrere in sanzioni.

Attenzione che dal 1° ottobre 2022, la moratoria viene meno e le fatture dovranno essere trasmesse entro i termini ordinari ossia entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per non incorrere in sanzioni.

Un dubbio concerne l’estensione della “moratoria” ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, Legge n. 398/1991 in quanto anch’essi soggetti al nuovo obbligo e-fattura (con applicazione dell’Iva in caso di attività commerciali), ma tenuti fuori dalla “moratoria” in virtù del richiamo della norma alla disposizione sanzionatoria di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997 (“Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile … è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 “). Pur ritenendo che trattasi di una svista del legislatore, se non viene posto rimedio in sede normativa occorrerà comprendere come detta moratoria possa essere estesa anche a detti soggetti.

Compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche

I contribuenti obbligati all’adozione della fattura elettronica dovranno adeguarsi per tempo in modo da predisporre e trasmettere correttamente i file in formato Xml al Sistema di Interscambio. In sede di compilazione del file fattura, per permettere al programma di riconoscere il regime fiscale del soggetto emittente si dovrà avere cura di indicare:

  • per i soggetti in regime forfettario il codice RF19;
  • per i soggetti in regime di vantaggio il codice  RF02.

Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella).

In generale, poi, per la corretta emissione della fattura occorre utilizzare il codice natura «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi». Nel corso di Telefisco del 15/06/2022, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che “.. per la corretta compilazione delle fatture elettroniche da parte degli operatori in regime forfettario, nel file Xml va indicato il codice RF19 nel campo 1.2.1.8 <RegimeFiscale> e il codice natura N2.2 nel campo 2.1.1.7.7 <Natura>, come già effettuato da numerosi operatori forfettari dal 2019 ad oggi”. Per le operazioni con un committente estero, invece, si dovrà utilizzare il codice «N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72» oltre che la dicitura «inversione contabile» (ovvero «operazione non soggetta» in caso di committente extra-Ue), come richiede l’art. 21 comma 6-bis lett. a) e b) del DPR 633/72.

Per quanto concerne l’imposta di bollo, se dovuta, l’assolvimento sulle fatture elettroniche è reso noto all’Agenzia delle Entrate compilando la sezione «Dati Bollo»:

  • valorizzando «SI» nel campo «Bollo Virtuale»;
  • inserendo l’importo nel campo «Importo Bollo».

Il versamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato in modalità telematica secondo il D.M. 17 giugno 2014 con cadenza trimestrale. Prendendo l’esempio del contribuente forfettario soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, per le fatture emesse nel terzo trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523). Al riguardo, nel corso di Telefisco è stato, altresì, chiarito “.. che il servizio esposto nel portale Fatture e Corrispettivi denominato «Pagamento imposta di bollo» esporrà – anche per i soggetti forfettari – l’elenco (elenco A) delle fatture nelle quali l’operatore ha indicato l’assoggettamento a bollo (2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>) nonché l’elenco (elenco B) delle fatture che, pur non contenendo l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, rispondono ai criteri individuati come requisiti che presumono l’obbligo del pagamento del bollo.”

Fatturazione elettronica e esterometro

A partire dal 1° luglio 2022, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni da/verso l’estero (non certificate con fattura elettronica o da bolletta doganale) richiederà la trasmissione mediante SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. Pertanto, il nuovo “esterometro” sarà operativo anche per i contribuenti forfettari obbligati, per effetto delle nuove disposizioni, all’utilizzo della fatturazione elettronica.

Note di credito

Prendendo a riferimento le indicazioni fornite nell’ambito della FAQ n.20 del 2018 dovrebbe essere elettronica anche la nota di variazione emessa dopo il 1° luglio per un’operazione precedentemente fatturata in via analogica. Attualizzando il contenuto della FAQ, infatti, è possibile sostenere che se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione di una fattura ricevuta in formato cartaceo, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Passaggio e numerazione

Il passaggio al formato elettronico non impone alcun cambio di numerazione dei documenti nè la tenuta dei registri sezionali. Tale affermazione è desumibile dal contenuto della FAQ n.33 del 2018.

Nell’ambito di tale risposta viene appunto precisato quanto segue: “In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.  Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39”.

Conservazione sostitutiva 

I contribuenti forfettari soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 dovranno anche procedere alla conservazione elettronica di cui al DM 17.6.2014, secondo quanto disposto dall’articolo 39 del D.P.R.  n. 633/72.

La soppressione dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica in capo ai forfetari, infatti, si riflette anche sull’obbligo di procedere alla conservazione elettronica sia delle fatture emesse che di quelle ricevute. Per il processo di conservazione elettronica e consultazione resta possibile avvalersi, previa specifica adesione dei servizi gratuiti resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Telefisco – chiarimenti per i forfettari

Domanda - Le specifiche tecniche della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2021, contemplano un solo codice per i forfetari – RF19 – che identifica il loro regime fiscale. La natura delle loro operazioni resta confinata nell’unico codice generico N2.2 – Non soggette altre, o verrà rilasciato un codice specifico? In ogni caso, visto anche il provvedimento del 4 febbraio 2021, il Sistema di interscambio calcolerà il bollo (2 euro oltre 77,47 euro del totale fattura) anche se il contribuente non lo indicasse?

Si conferma che per la corretta compilazione delle fatture elettroniche da parte degli operatori in regime forfettario, nel file Xml va indicato il codice RF19 nel campo 1.2.1.8 <RegimeFiscale> e il codice natura N2.2 nel campo 2.1.1.7.7 <Natura>, come già effettuato da numerosi operatori forfettari dal 2019 ad oggi. Si conferma, inoltre, che il servizio esposto nel portale Fatture e Corrispettivi denominato «Pagamento imposta di bollo» esporrà – anche per i soggetti forfettari – l’elenco (elenco A) delle fatture nelle quali l’operatore ha indicato l’assoggettamento a bollo (2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>) nonché l’elenco (elenco B) delle fatture che, pur non contenendo l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, rispondono ai criteri individuati come requisiti che presumono l’obbligo del pagamento del bollo.

Domanda - I forfettari non sono debitori dell’Iva sulle loro operazioni e quindi non hanno nessun obbligo di registrazione. La totalizzazione dei corrispettivi ha – tra le altre – la finalità di controllare l’eventuale supero del limite di 65mila euro. Si può ipotizzare che – anche in assenza di una esplicita opzione – l’agenzia delle Entrate metterà comunque a disposizione un file con il dettaglio e il progressivo delle loro operazioni ed un analogo file per il dettaglio degli acquisti, che assume rilevanza sia per la correlazione con i loro componenti positivi che per il recupero dell’Iva non detratta al cambio di regime.

L’Agenzia già mette a disposizione degli operatori Iva, all’interno del portale Fatture e corrispettivi, i dati di sintesi delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi telematici trasmessi (ove l’esercente effettui operazioni ex articolo 22 del Dpr 633/72), e, pertanto l’utente potrà facilmente verificare l’eventuale superamento del limite di 65mila euro previsto dalla disciplina del regime forfettario.

 

Quadro Normativo

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