ONLUS: cessazione dell'Anagrafe Unica da gennaio 2026. Cosa fare
Pubblicato il 17 dicembre 2025
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato web del 16 dicembre 2025, ha reso noto che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe unica delle ONLUS, gestita dall’Agenzia delle Entrate, sarà definitivamente soppressa. Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che desiderano continuare a operare, mantenendo i benefici fiscali e lo status giuridico, dovranno adempiere ad una serie di obblighi, tra cui la transizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Di seguito, una panoramica delle procedure, delle tempistiche e degli adempimenti necessari per completare il passaggio dal vecchio sistema al nuovo, in modo che le ONLUS possano continuare a svolgere la loro attività senza incorrere in sanzioni o perdere i vantaggi fiscali.
Contesto normativo
La fine dell’Anagrafe unica delle ONLUS, prevista per il 1° gennaio 2026, segna una tappa importante nel processo di riforma del Terzo Settore, avviato con il Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS). Il sistema attuale, che ha permesso alle ONLUS di beneficiare di una classificazione fiscale speciale, sarà sostituito dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), un registro più ampio che accoglie tutte le organizzazioni non profit, comprese quelle che operano nel settore sociale, culturale e sanitario.
Procedure per la transizione al RUNTS
Iscrizione al RUNTS
Entro il 31 marzo 2026, tutte le ONLUS iscritte nell'Anagrafe unica dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente online, attraverso il portale digitale dedicato, utilizzando le credenziali SPID o CIE del legale rappresentante dell’ente o, nel caso di adesione a una rete associativa, del legale rappresentante della rete stessa. Se l’ONLUS ha personalità giuridica, l’istanza dovrà essere presentata dal notaio.
Adeguamento dello Statuto
Le ONLUS dovranno rivedere e adeguare il loro statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). L’adeguamento include modifiche per rispettare i principi di trasparenza e partecipazione, che sono ora obbligatori per tutte le organizzazioni del Terzo Settore.
Documentazione necessaria
L'iscrizione al RUNTS richiede la presentazione di una serie di documenti:
- Atto costitutivo dell’ente (se non già registrato, si fa riferimento al D.M. n.106/2020);
- Statuto aggiornato secondo il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017);
- Bilanci consuntivi degli ultimi due anni, redatti secondo i modelli del D.M. 5 marzo 2020.
Inoltre, se i bilanci rivelano che l’ONLUS ha superato due dei limiti finanziari previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore, sarà necessario nominare un Organo di controllo. La nomina dell’Organo di controllo è obbligatoria anche per le ONLUS che hanno la forma giuridica di fondazione.
Implicazioni per la percezione del contributo del 5 per mille
Per continuare a ricevere il contributo del 5 per mille, le ONLUS dovranno comunicare i dati necessari attraverso il sistema RUNTS. L’iscrizione al RUNTS non garantisce automaticamente la continuità del beneficio: è necessario inviare periodicamente le informazioni richieste, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cosa succede se una ONLUS non si iscrive al RUNTS
Le ONLUS che non presenteranno la domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026 perderanno la qualifica di Ente del Terzo Settore e dovranno restituire i benefici fiscali ottenuti, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f, del Decreto ONLUS. Inoltre, queste organizzazioni saranno obbligate a sciogliersi o a trasformarsi in un altro tipo di ente, seguendo le disposizioni normative. Un’ulteriore possibilità, per le ONLUS che non vogliono perdere la loro qualifica, è quella di convertirsi in un'impresa sociale, presentando domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Transizione al Modello Impresa Sociale
Le ONLUS che scelgono di optare per il modello dell’impresa sociale devono presentare domanda di iscrizione al Registro delle imprese territoriale competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/2017. Questa scelta comporta un cambiamento significativo nell’organizzazione e nella gestione dell’ente, poiché l’impresa sociale ha regole specifiche riguardo alla distribuzione degli utili e alla gestione del patrimonio.
Tempistiche e scadenze
Le scadenze fondamentali da rispettare sono:
- 1° gennaio 2026: Soppressione definitiva dell'Anagrafe unica delle ONLUS.
- 31 marzo 2026: Scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS. Le ONLUS che non si iscriveranno entro tale data perderanno la qualifica di Ente del Terzo Settore e i relativi benefici fiscali.
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