Riduzione contributiva nel settore edile. Riepilogo normativo e indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza nel 2012
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 21 febbraio 2013
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L’articolo 29, comma 1, del Decreto legge del 23 giugno 1995, n. 244 (Legge dell’ 8 agosto 1995, n. 341) stabilisce – introducendo una retribuzione imponibile virtuale - che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali.
Ebbene, entro il 16 maggio 2013, le aziende del settore edile potranno chiedere (modello di denuncia DM10, quadro “D”) la riduzione contributiva dell'11,50 per cento per l'anno 2012. A comunicarlo è l'Inps, con la circolare n. 28 del 18 febbraio 2013, con la quale l'Istituto fornisce le indicazioni operative per le aziende.
La riduzione sui contributi dovuti si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012.
Viceversa, quest’agevolazione non si applica sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di retribuzione imponibile; il beneficio non spetta neppure per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive, come assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, di reinserimento ecc …
I datori di lavoro del settore edile, tra i requisiti, devono possedere il Durc e non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente nella modalità telematica, con il modulo “Riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “Invio nuova comunicazione” della sezione “Comunicazioni on-line”, nel “Cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.
Per ordine.
La circolare INPS n. 28 del 18 febbraio 2013.
Il decreto interministeriale 30 ottobre 2012 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ministero dell’economia e delle finanze), pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato, per l’anno 2012, nella misura dell’11,50 per cento (è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente), la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta come accennato dall’articolo 29 del Decreto legge 244/1995.
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DECRETO 30 ottobre 2012 - Modalità di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007.
“La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento.”.
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Al riguardo, l’Istituto previdenziale rammenta di aver, dal 2012, introdotto nuove modalità di presentazione della comunicazione finalizzata all’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro possessori dei requisiti d’accesso al beneficio. Rammenta anche l’avvenuta attivazione dei moduli telematici per le relative istanze.
E’ scopo della circolare di prassi Inps n. 28/2013 riepilogare il quadro dispositivo che regola la materia e fornire indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012.
Caratteristiche della riduzione contributiva ed ambito soggettivo.
Il beneficio che qui commentiamo consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2012.
I datori di lavoro interessati sono gli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991, dal “45.11” al “45.45.2”.
L’agevolazione:
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012;
- non trova, come anticipato, applicazione sul contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;
- é subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6, commi da 9 a 13, del Decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338 (Legge 7 dicembre 1989, n. 389) nonché di quelle dettate dall’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile;
- ancora, come anticipato, la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, reinserimento ecc.).
Ulteriori requisiti di Legge, necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, sono:
1. i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei presupposti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
2. i datori di lavoro del settore edile non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Il settore edile deve peraltro sottostare non solo a norme specifiche, anche alle regole previste in via generale dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposizione che impone, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento unico di regolarità contributiva.
Al riguardo l’Inps avvisa che, ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi periferiche dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto.
ATTENZIONE: le aziende che non hanno inviato l’istanza nel 2012, possono farlo nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare n. 28/2013 (18 febbraio).
I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio – dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio – dicembre 2012.
Le aziende autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012. Nel comporlo, occorrerà che esse valorizzino nell’elemento "AltrePartiteACredito"
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