Rettifica Iva solo sulle operazioni vere e reali

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Anche se è vero che operazioni fatturate possono, in ipotesi espressamente previste dalla norma, essere annullate con l’emissione di documenti di rettifica totali o parziali (note di credito) è, però, necessario che l’operazione per la quale sia stata emessa la fattura sia un’operazione vera e reale e non un’operazione falsa perché riferibile ad un’attività fittizia.

Questo è, in via semplificativa, il principio espresso dai giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18018 del 6 agosto 2009. La Corte, infatti, richiama l’articolo 21 del Dpr 633/72 e ribadisce che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiori a quelli reali, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Grava sul Fisco l’onere di provare che le operazioni sono fittizie. In tal caso, rimane sull’emittente l’obbligo di corrispondere l’intero tributo esposto sulla fattura, anche se questa si riferisce ad operazioni inesistenti.

Roberta Moscioni

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