Restituzione gratuita di beni strumentali al curatore di una società fallita con Iva

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Nel quadro dell’accordo transattivo concluso, la società istante si impegna a restituire a titolo gratuito alla curatela del fallimento relativo ad una società terza Gamma i beni strumentali a suo tempo ceduti da quest’ultima società alla società Beta e successivamente acquistati dalla società istante. Relativamente, al trattamento Iva da applicare alla suddetta operazione di cessione gratuita, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 205/E del 2009, fa presente che l’operazione deve essere assoggettata regolarmente all’Imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 4 del Dpr n. 633/72 e che come base imponibile deve essere preso in considerazione il valore normale dei beni trasferiti, così come determinato in base all’articolo 13 dello stesso Dpr. Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, dal momento che è chiara l’intenzione della società alfa di restituire gratuitamente i beni strumentali al curatore del fallimento, come si evince dalla documentazione integrativa prodotta, l’operazione di cessione gratuita deve essere assoggettata a Iva. Ai fini della rivalsa, trattandosi di cessione gratuita, la risoluzione in oggetto conclude che l’esercizio della rivalsa ai sensi dell’articolo 18 del Dpr 633/72 non è obbligatorio. Qualora, la rivalsa fosse esercitata, il curatore del fallimento Gamma avrebbe diritto di portare in detrazione l’importo dell’Iva solo se la stessa è stata pagata dalla società istante.

Roberta Moscioni

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Retrocessione al curatore, Iva sul valore normale - Ricca

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