Responsabilità solidale del committente anche per i crediti retributivi e contributivi del subfornitore

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Responsabilità solidale del committente anche per i crediti retributivi e contributivi del subfornitore

Nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l’art. 29, comma 2, del Dlgs n. 276/2003 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro – la Corte costituzionale è chiamata a decidere se la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, che nel testo della norma è riferita ai dipendenti dell’appaltatore e del subappaltatore, possa estendersi anche ai dipendenti del subfornitore.

L’art. 29 del suddetto decreto legislativo, richiamato dai ricorrenti, stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Stante la mancata estensione del disposto ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura, la Corte di appello di Venezia ha notato in ciò una irragionevole disparità di trattamento ed un danno alla effettività e adeguatezza della retribuzione per i dipendenti dei subfornitori.

Due filoni interpretativi

In merito alla questione si evidenzia l’esistenza di due correnti di pensiero.

In base ad una prima corrente, la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti” non si estende anche ai dipendenti del subfornitore vista la diversità tra le due fattispecie contrattuali; nella subfornitura è presente una “dipendenza tecnologica” che costituisce la differenza rispetto all’appalto che comporta, invece, una autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente.

Per una seconda corrente, invece, il contratto di subfornitura sarebbe un sottotipo del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto.

Apertura alla responsabilità solidale del committente ai crediti del subfornitore

La sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 della Corte costituzionale ritiene che ambedue gli orientamenti possano comunque comprendere l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.

Infatti, la natura della responsabilità solidale del committente – di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – comporta che non si può escludere la garanzia anche nei confronti dei dipendenti del subfornitore.

Pertanto, la norma richiamata è interpretabile nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

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