Responsabilità civile dell’avvocato: solo per dolo o colpa grave

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E' all'ordine del giorno del 17 settembre 2025, in Senato, l'avvio della discussione sul disegno di legge volto a modificare l'articolo 3 della Legge ordinamentale forense (n. 247 del 2012), in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione di avvocato.

Modifiche alla responsabilità civile dell’avvocato: il disegno di legge

Il disegno di legge A.S. n. 745, approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato, interviene direttamente sul regime di responsabilità civile dell’avvocato.

Finalità dell’intervento normativo  

L’iniziativa legislativa nasce dall’esigenza di contenere l’estensione della responsabilità civile dell’avvocato anche in casi di colpa lieve. Tale estensione ha portato a un incremento del contenzioso da parte dei clienti, spesso legato a errori interpretativi del diritto o alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità.

La ratio del provvedimento è quella di uniformare la disciplina della responsabilità dell’avvocato a quella del magistrato, la cui responsabilità civile è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Contenuto della modifica  

Il disegno di legge introduce, all’articolo 3, comma 2, della legge n. 247/2012, il seguente periodo:

“Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione l'avvocato risponde dei danni arrecati con dolo o colpa grave e non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto.”

Tale precisazione esclude la responsabilità per colpa lieve e tutela l’attività interpretativa, tipica della professione forense, la quale si svolge in un contesto normativo e giurisprudenziale spesso incerto e mutevole.

Inquadramento normativo e giurisprudenziale  

Codice Civile e responsabilità professionale  

Il rapporto tra avvocato e cliente è regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, inquadrato come prestazione d’opera intellettuale.

L’articolo 1176, comma 2, c.c. richiede una diligenza qualificata, propria del “professionista medio”, mentre l’articolo 2236 c.c. prevede che, se la prestazione implica problemi tecnici di particolare difficoltà, l’avvocato risponde solo per dolo o colpa grave.

Giurisprudenza consolidata  

Secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. 13777/2018, Cass. 7309/2017), la responsabilità dell’avvocato può sussistere anche per colpa lieve, salvo che ricorrano difficoltà tecniche rilevanti. Tuttavia, recenti pronunce (tra cui l’ordinanza n. 475/2025) hanno chiarito che non è sufficiente l’inadempimento per configurare la responsabilità, ma è necessaria la prova di un danno patrimoniale concreto e un nesso causale diretto.

La modifica normativa mira a ridurre il contenzioso temerario, tutelare l’autonomia dell’avvocato nelle scelte difensive e uniformare il regime di responsabilità tra operatori del diritto, favorendo così maggiore certezza giuridica e un’equa distribuzione del rischio professionale.

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