Regole Iva comunitarie per gli agenti di viaggio

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La direttiva 2008/8/Ce, del Consiglio dell’Unione europea – emanata in data 12 febbraio 2008, riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. E’ pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 44/11) del 20 febbraio 2008. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 ed imporrà di identificare il luogo delle prestazioni di servizi dell’intermediario con il luogo dell’operazione principale.

L’agente di viaggi dovrà assoggettare ad Iva, sempre, il compenso di intermediazione, quando il cliente è soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato. Opererà, invece, il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), quando l’agente prenoterà servizi alberghieri in nome e per conto di un cliente soggetto passivo d’imposta in un altro Paese dell’Unione.

Se il cliente è un cittadino extracomunitario, infine, la prestazione di servizi dell’agente sarà considerata come l’operazione principale, seguendo il trattamento fiscale del Paese in cui è ubicato l’albergo.

Alessia Lupoi 

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 15 - Più oneri Iva per le agenzie di viaggio - Napoli – Fiorentino

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