Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori
Pubblicato il 19 settembre 2024
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Integrato l’11 settembre 2024 il Regolamento FSBA del 14 dicembre 2022, che si è così conformato a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto modifiche significative all'assetto degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione al rafforzamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle piccole e medie imprese, inclusi i settori caratterizzati da una maggiore vulnerabilità economica come l’artigianato.
Tra le novità più rilevanti, la legge prevede l’estensione delle causali per l’accesso agli ammortizzatori sociali, includendo anche situazioni di crisi temporanee o di riorganizzazione aziendale.
Il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, invece, noto anche come “Decreto Sostegni-ter”, integra ulteriormente queste disposizioni specificando le modalità di accesso ai fondi di solidarietà e introducendo nuovi criteri per l’erogazione degli assegni di integrazione salariale.
Tali aggiornamenti normativi sono stati dunque recepiti dal FSBA al fine di migliorare la protezione sociale offerta ai lavoratori del settore artigianale, rendendo le prestazioni più accessibili e le procedure più chiare e trasparenti.
Vediamo cosa cambia per aziende e lavoratori, non prima di dare uno sguardo di insieme alle prestazioni e ai soggetti obbligati all’iscrizione al Fondo.
Cos'è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) è un ente istituito per garantire un sistema di protezione sociale ai lavoratori del settore artigianale.
Creato nell’ambito degli accordi Interconfederali tra le principali organizzazioni sindacali e datoriali, come CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, il FSBA, fornisce sostegno economico ai lavoratori delle aziende artigiane in situazioni di difficoltà temporanea, come crisi aziendali o riduzioni dell’attività produttiva.
Il FSBA nasce dunque con l’obiettivo di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito attraverso l’erogazione di prestazioni quali l’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) e l’Assegno di Integrazione Salariale per causali straordinarie (ACIGS).
Il fondo rappresenta un sistema di tutela fondamentale, andando a colmare le lacune del sistema di ammortizzatori sociali tradizionali, soprattutto in un settore particolarmente fragile come quello artigianale.
Aziende interessate
Il regolamento FSBA individua diverse categorie di datori di lavoro obbligati all’adesione al fondo:
- Datori di lavoro artigiani con almeno un lavoratore: questa categoria comprende tutte le aziende artigiane che assumono almeno un dipendente e sono inquadrate con il codice previdenziale “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”. Si tratta di imprese che operano nel settore artigianale, compresi i piccoli laboratori e le botteghe, che per natura e dimensioni richiedono una protezione adeguata per i propri lavoratori.
- Datori di lavoro artigiani dell’indotto: sono inclusi anche i datori di lavoro artigiani che, pur non essendo direttamente coinvolti nella produzione principale, operano come fornitori o partner dell’indotto artigianale. Questi datori di lavoro erano precedentemente beneficiari di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) fino al 31 dicembre 2021, ma ora sono vincolati al FSBA.
- Sistemi organizzativi e enti costituiti da organizzazioni istitutive: sono vincolati anche gli enti, società e organizzazioni promosse dalle confederazioni che hanno sottoscritto gli Accordi Interconfederali che istituiscono il FSBA. Questi soggetti partecipano al sistema bilaterale del settore artigiano e sono tenuti a contribuire al fondo come previsto dal regolamento.
Definizioni e termini
Il Regolamento introduce e chiarisce alcune definizioni chiave che sono essenziali per comprendere il funzionamento del fondo e le modalità di accesso alle prestazioni. Tra i termini più rilevanti troviamo:
- AIS (Assegno di Integrazione Salariale): Rappresenta una delle principali prestazioni offerte dal FSBA ed è destinato a fornire un sostegno al reddito ai lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per causali ordinarie o straordinarie. Le causali ordinarie possono includere eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, come situazioni climatiche avverse, mentre le causali straordinarie comprendono crisi aziendali o riorganizzazioni.
- ACIGS (Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie): Questo assegno è riservato ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti ed è erogato in situazioni particolarmente complesse come ristrutturazioni aziendali o crisi gestionali che richiedono l’intervento di contratti di solidarietà. L’ACIGS è progettato per fornire un sostegno a lungo termine rispetto all’AIS, con durate che possono variare fino a 36 mesi.
- PFSBA (Piattaforma FSBA): La PFSBA è la piattaforma digitale utilizzata dai datori di lavoro per gestire tutte le operazioni di comunicazione obbligatoria con il fondo. Tramite questa piattaforma, i datori di lavoro possono inserire i dati aziendali e dei lavoratori, monitorare le istruttorie in corso, gestire le richieste di prestazioni e verificare la regolarità contributiva. La PFSBA rappresenta un importante strumento di digitalizzazione che semplifica e rende più efficienti i processi amministrativi.
- EBR (Ente Bilaterale di Riferimento): L’EBR è l’ente bilaterale territorialmente competente, costituito dalle organizzazioni sindacali e datoriali rappresentative del settore artigianale. L’EBR gioca un ruolo fondamentale nel supporto ai datori di lavoro e nel garantire l’applicazione corretta delle norme previste dal regolamento FSBA, facilitando il dialogo tra le parti coinvolte e promuovendo la bilateralità nel settore.
Prestazioni
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato offre diverse prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Le principali prestazioni erogate sono l'Assegno di Integrazione Salariale (AIS) e l'Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS).
Assegno di Integrazione Salariale (AIS)
E’ una prestazione di sostegno al reddito destinata ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane che si trovano in condizioni di difficoltà temporanea, come la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Per poter accedere all'AIS, i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro vincolati al FSBA e avere un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego presso l’azienda richiedente.
La richiesta per l’AIS deve essere presentata dal datore di lavoro attraverso la piattaforma digitale PFSBA, corredando l’istanza con la documentazione necessaria, come l'accordo collettivo che disciplina la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.
L’AIS può essere erogato per causali ordinarie o straordinarie, a seconda della natura della difficoltà aziendale.
- Causali ordinarie: comprendono situazioni transitorie non imputabili all’impresa o ai dipendenti, come eventi climatici avversi o temporanee flessioni del mercato. Ad esempio, una riduzione della domanda di prodotti o servizi dovuta a circostanze economiche generali può giustificare la richiesta di AIS per motivi ordinari.
- Causali straordinarie: Includono situazioni più complesse, come la riorganizzazione aziendale, i processi di transizione tecnologica o la gestione di una crisi aziendale. In questi casi, il datore di lavoro deve segnalare la situazione nell’ambito di un accordo collettivo, che può anche prevedere un contratto di solidarietà per la riduzione dell’orario di lavoro condivisa tra i dipendenti.
Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS)
L’Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS) è un sostegno al reddito specifico per i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, riservato a situazioni particolarmente complesse che richiedono interventi straordinari.
L’ACIGS è previsto in caso di ristrutturazioni aziendali, crisi aziendali o contratti di solidarietà, che necessitano di un intervento di integrazione salariale più strutturato e prolungato rispetto all’AIS.
Per accedere all’ACIGS, le aziende devono avere più di 15 dipendenti e affrontare una delle situazioni previste dal regolamento.
La richiesta deve essere accompagnata da un accordo collettivo che delinei i termini dell’intervento e deve essere sottoscritta dalle parti sociali presso la commissione paritetica competente. Inoltre, il datore di lavoro deve dimostrare di aver espletato un esame congiunto della situazione aziendale con le rappresentanze sindacali.
I lavoratori beneficiari dell’ACIGS sono tenuti, inoltre, a partecipare a iniziative formative o di riqualificazione professionale durante il periodo di fruizione dell’assegno.
Questo obbligo formativo, supportato da fondi interprofessionali come Fondartigianato, ha l’obiettivo di migliorare o aggiornare le competenze dei lavoratori, favorendo una maggiore occupabilità al termine del periodo di integrazione salariale.
Durata delle prestazioni
La durata delle prestazioni di AIS e ACIGS varia a seconda della tipologia di datore di lavoro e delle specifiche causali:
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Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti:
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AIS: 26 settimane di integrazione salariale per ragioni ordinarie e straordinarie nel biennio mobile.
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Datori di lavoro con più di 15 dipendenti:
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AIS: 26 settimane di integrazione salariale per ragioni ordinarie nel biennio mobile.
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ACIGS per riorganizzazione aziendale: fino a 24 mesi di integrazione salariale straordinaria nel quinquennio mobile.
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ACIGS per crisi aziendale: fino a 12 mesi di integrazione salariale straordinaria nei limiti previsti dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 148/2015.
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ACIGS per contratto di solidarietà: fino a 36 mesi di integrazione salariale straordinaria nel quinquennio mobile.
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Quanto e come versare
Le aliquote contributive variano a seconda della dimensione aziendale, distinguendo tra datori di lavoro con meno di 15 dipendenti e quelli con più di 15 dipendenti.
Il versamento dell’aliquota avviene mensilmente tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo EBNA, e deve includere tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
I datori di lavoro con meno di 15 dipendenti sono soggetti a un’aliquota contributiva pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Questa aliquota è ripartita tra il lavoratore e il datore di lavoro, seguendo una divisione specifica: un quarto dell’aliquota (0,15%) è a carico del lavoratore, mentre i restanti tre quarti (0,45%) sono a carico del datore di lavoro.
Datori di lavoro con più di 15 dipendenti
Per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, l’aliquota contributiva di base rimane invariata allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con la medesima ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro (0,15% a carico del lavoratore e 0,45% a carico del datore di lavoro).
uttavia, rispetto ai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, le aziende più grandi sono soggette a un contributo addizionale per l’accesso all’ACIGS, che rappresenta una prestazione di integrazione salariale per causali straordinarie.
Il contributo addizionale è pari allo 0,40% della retribuzione imponibile e si aggiunge all’aliquota di base, portando il totale della contribuzione allo 1,00% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
Questo contributo addizionale è interamente a carico del datore di lavoro e serve a finanziare le prestazioni più complesse e prolungate offerte dal fondo, come gli interventi per riorganizzazioni aziendali o crisi strutturali. Il contributo addizionale si applica specificamente quando l’azienda presenta domanda per ACIGS, che copre situazioni straordinarie e richiede un intervento a lungo termine.
Oltre all’aliquota aggiuntiva, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che non presentano domanda di ACIGS per almeno 24 mesi possono beneficiare di una riduzione del 50% del contributo addizionale, a partire dal 1° gennaio 2025.
Novità del Regolamento FSBA 2024
Come accennato, una delle modifiche più rilevanti riguarda l’introduzione di nuove causali per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale, sia per motivi ordinari che straordinari.
I datori di lavoro possono dunque richiedere il sostegno anche in caso di riorganizzazioni aziendali volte a favorire processi di transizione, nonché per la gestione di crisi aziendali tramite contratti di solidarietà; si tratta di un notevole ampliamento delle possibilità di intervento del fondo, che offre un supporto più flessibile e adattabile alle esigenze delle aziende artigiane.
Inoltre, il regolamento rafforza i requisiti di regolarità contributiva, imponendo misure più severe per i datori di lavoro non in regola; viene infatti recepita la disposizione che subordina il rilascio del Durc con esito positivo alla regolarità di versamento presso il Fondo.
Peraltro, per i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 è prevista la possibilità di versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, un importo una tantum di 100 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione al fondo.
In sintesi
Estensione causali |
Inclusione di nuove causali per l’accesso agli ammortizzatori sociali, come crisi temporanee, riorganizzazioni aziendali e contratti di solidarietà. |
Categorie di datori di lavoro |
Obbligo di adesione al FSBA per datori di lavoro artigiani con almeno un dipendente, indotto artigianale e organizzazioni istitutive del settore artigianale. |
Prestazioni principali |
Assegno di Integrazione Salariale (AIS) per causali ordinarie e straordinarie; Assegno di Integrazione Salariale per Causali Straordinarie (ACIGS). |
Piattaforma digitale (PFSBA) |
Strumento per la gestione delle comunicazioni obbligatorie, richiesta di prestazioni, e verifica della regolarità contributiva. |
Durata delle prestazioni |
AIS: fino a 26 settimane; ACIGS: fino a 36 mesi, a seconda della tipologia di intervento. |
Contributi |
Aliquota contributiva dello 0,60% della retribuzione imponibile, con un contributo addizionale dello 0,40% per aziende con più di 15 dipendenti che richiedono ACIGS. |
Requisiti di regolarità contributiva |
Maggiore severità per il rilascio del Durc; possibilità di regolarizzazione una tantum per gli anni 2019-2021. |
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