Stop al registro titolari effettivi solo per consultazione dati

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Stop al registro titolari effettivi solo per consultazione dati

A seguito della sospensione dell’operatività dei Titolari effettivi disposta dalle ordinanze del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, il Registro delle imprese ha emesso una comunicazione in merito.

Ma vediamo come si è articolata la vicenda.

Il Consiglio di Stato, con varie ordinanze cautelari - nn. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 del 17 maggio 2024 - ha disposto la sospensione dell’esecutività delle sentenze del TAR Lazio con cui, il 9 aprile 2024, erano stati respinti i ricorsi proposti dalle società fiduciarie e associazioni di categoria per ottenere l’annullamento delle norme relative al registro dei titolari effettivi (decreto del Ministero delle Imprese del 29 settembre 2023).

Le udienze pubbliche per l'esame nel merito dei ricorsi in appello sono state fissate per il 19 settembre 2024.

La questione, si ricorda, ha subito vari “stop and go”. Una prima sospensione del Registro dei titolari effettivi era stata decisa pochi giorni prima della scadenza originaria dell'11 dicembre 2023.

Ma il 9 aprile 2024 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aveva riaperto, respingendo i ricorsi presentati, la partita facendo rivivere l’obbligo di comunicazione dei dati.

Infine, il 17 maggio 2024 è arrivato il nuovo intervento per mano del Consiglio di Stato, su ricorso di Assofiduciaria, diretto a fermare ancora una volta l'operatività dell'istituto.

Registro delle Imprese: stop solo alla consultazione dei dati

Nel sito "titolareeffettivo.registroimprese.it" è stata inserita, il 22 maggio 2024, una comunicazione che dispone quanto segue:

  • "A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati".

Dunque, rimane operativo il portale dedicato al titolare effettivo al quale possono essere inviate le comunicazioni relative alla titolarità effettiva.

Debutto del Registro dei titolari effettivi

L’obbligo per le imprese di comunicare il titolare effettivo dell’ente è sorto a seguito della pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, emanato dal Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore del Ministero delle Imprese (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023).

Il provvedimento nasce da quanto previsto dal decreto del MEF/MiSE n. 55 dell’11 marzo 2022, con l’obiettivo di prevenire l’uso del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In seguito a questo decreto, sono stati emanati ulteriori provvedimenti per completare il quadro normativo:

Obblighi di Comunicazione

A fini antiriciclaggio, diversi soggetti devono comunicare il titolare effettivo, ovvero la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica:

  • imprese con personalità giuridica;
  • persone giuridiche private quali fondazioni e associazioni riconosciute;
  • Trust e istituti giuridici affini.

I soggetti obbligati devono fornire i dati identificativi del titolare effettivo, la cittadinanza, e per le imprese con personalità giuridica, anche l’entità della partecipazione al capitale o le modalità di esercizio del controllo.

Questo quadro normativo mira a garantire trasparenza e a prevenire attività illecite attraverso una rigorosa comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva delle entità giuridiche.

Dati oggetto di comunicazione

L'articolo 4 del Dm n. 55/2022 specifica i dati da comunicare relativi ai titolari effettivi. Le informazioni richieste includono i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi dell'ente.

Per le imprese dotate di personalità giuridica, è necessario fornire ulteriori dettagli:

  • l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
  • le modalità di esercizio del controllo, qualora il titolare effettivo non sia individuato in base all'entità della partecipazione. Questo include i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica.

Nel caso di trust e istituti giuridici affini, è necessario comunicare anche il codice fiscale. Inoltre, in caso di variazioni successive, devono essere forniti:

1. La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine.

2. La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

Soggetti obbligati alla comunicazione

L'obbligo di comunicazione ricade su specifici soggetti a seconda del tipo di ente:

  • per le imprese con personalità giuridica, l'amministratore;
  • per le fondazioni, il fondatore, se in vita, o i rappresentanti legali dell'ente;
  • per il trust, il fiduciario;
  • per gli istituti giuridici affini, le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti.

Operatività del Registro

Il decreto del 29 settembre 2023 del Mimit ha sancito l'avvio della procedura; infatti dalla sua pubblicazione sono scattati i 60 giorni (termine perentorio) entro i quali i soggetti obbligati dovevano effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni.

La scadenza prevista era l'11 dicembre 2023.

Primo stop all’adempimento

Ma a pochi giorni dalla scadenza fissata entro cui effettuare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese, l’adempimento è stato sospeso.

L’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi per finalità antiriciclaggio al Registro delle imprese è stato sospeso dall’ordinanza n. 8083/2023 del 7 dicembre 2023 dalla sezione IV del TAR del Lazio, in accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del Registro.

In quella sede, il Tar Lazio aveva disposto la sospensione:

  • del decreto MIMIT 29 settembre 2023 circa l’operatività del sistema di comunicazione dei dati edelle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;
  • di tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, tra cui, in primo luogo, del DM 55/2022.

Reintrodotto l’obbligo di comunicazione

Il 9 aprile 2024, però, il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati.

Per effetto delle sentenze di rigetto del TAR, ha ripreso efficacia il decreto Mimit, dando solo 48 ore di tempo – dal 9 all’11 aprile 2024 - per adempiere all’iscrizione al registro dei titolari effettivi.

Lo stesso Ministero delle Imprese con comunicato stampa dell’11 aprile 2024 ha confermato l’immediata scadenza fissata per l’’11 aprile 2024.

Dato lo scarso tempo a disposizione, si è aperta la questione sulle sanzioni applicabili ai soggetti ritardatari.

Nuova richiesta di sospensione

Sulla questione è intervenuta Assofiduciaria annunciando di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato per ottenere una nuova sospensione dell'obbligo di comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi.

La nota di Assofiduciaria evidenzia il grave danno costituzionale e irreparabile causato dalla mancata sospensione della sentenza impugnata. Inoltre, sottolinea l'incertezza generata dalle interpretazioni di Camere di Commercio e Ministero sui tempi e modalità di iscrizione, che non considerano le tempistiche necessarie per adempiere correttamente all'obbligo.

Consiglio di Stato: nuovo fermo per la comunicazione al Registro dei titolari

Con varie ordinanze datate 17 maggio 2024 il Consiglio di stato ha deciso per una nuova sospensione dell'operatività del registro fino al 19 settembre 2024.

La Sesta sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza evidenzia che il cuore del problema è diventato la questione privacy, ossia, la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del Gdpr.

Le ordinanze pubblicate evidenziano la complessità delle questioni sollevate dalle parti coinvolte, richiedendo un approfondimento nel merito, soprattutto in relazione alla conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione Europea.

Le ordinanze sottolineano che, in assenza di misure cautelari, gli appellanti sarebbero tenuti a rispettare una serie di adempimenti che, all'esito del giudizio di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.

Infatti, la possibilità di consentire l’accesso ai dati indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, permetterebbe di scaricare una certa mole di dati societari e patrimoniali registrati in Italia.

Inoltre, il Consiglio di Stato ritiene possibile che vi sia la remissione della questione alla Corte di Giustizia vista la necessità di un “approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato”.

In attesa delle udienze pubbliche del 19 settembre 2024, rimane sospesa l'operatività del Registro dei titolari effettivi.

Tale situazione richiede alle associazioni fiduciarie e alle Camere di Commercio di mantenere una stretta osservanza delle disposizioni attuali, monitorando attentamente gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali in materia.

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