Registro aggiuntivo con aliquota proporzionale per gli interessi moratori

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Registro aggiuntivo con aliquota proporzionale per gli interessi moratori

Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sentenza n. 2373/44/2015 depositata il 28 maggio 2015 – il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero delle somme oggetto di un finanziamento configura condanna ad un pagamento soggetto a Iva e va registrato a tassa fissa e non con aliquota proporzionale.

Al riguardo non rileva che l’ingiunzione sia stata pronunciata contro il solo debitore principale, il solo fideiussore ovvero contro entrambi, né che il fideiussore non sia soggetto a Iva.

Tuttavia, per quanto riguarda il compendio degli interessi moratori maturati e relativi alla somma capitale già assoggettata a Iva, a questi va applicata un’aggiuntiva imposta di registro con aliquota proporzionale sul valore dell’atto fideiussorio presupposto nell’ingiunzione.

Diversamente opinando, si verrebbe a realizzare una duplice e indebita imposizione.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 18 - Interessi moratori soggetti all’imposta proporzionale – Bogetti, Rota

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