Regime transfrontaliero di franchigia IVA: FAQ Entrate sulla comunicazione preventiva

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Regime transfrontaliero di franchigia IVA: FAQ Entrate sulla comunicazione preventiva

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2025, termine ultimo per l’invio della comunicazione trimestrale relativa al regime transfrontaliero di franchigia IVA per il primo trimestre dell’anno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 17 aprile 2025 una FAQ contenente importanti chiarimenti operativi. Il documento fornisce indicazioni puntuali sulla corretta compilazione del quadro A della comunicazione, con particolare riferimento ai casi in cui un’impresa abbia presentato la comunicazione preventiva per più Stati membri dell’Unione europea, con ammissioni al regime avvenute in momenti differenti.

Cos’è il regime transfrontaliero di franchigia IVA

Il regime transfrontaliero di franchigia IVA, noto anche come Regime PMI, è una nuova modalità fiscale introdotta a livello dell’Unione Europea e operativa dal 1° gennaio 2025, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti IVA per le piccole imprese che operano in più Stati membri.

Il regime si rivolge alle piccole imprese stabilite in un paese UE, che realizzano operazioni imponibili in altri Stati membri dell’Unione. Queste imprese possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dal regime di franchigia anche al di fuori del proprio Stato di stabilimento, purché rispettino i requisiti richiesti.

Il regime consente alle imprese di:

  • applicare l’esenzione IVA per le operazioni effettuate in altri Stati UE, secondo regole simili a quelle previste per i regimi di franchigia nazionali (come il regime forfetario italiano);
  • beneficiare del regime in più Stati membri contemporaneamente, a condizione che:
    • siano rispettati i requisiti locali di ciascun paese;
    • non venga superata la soglia massima di €100.000 di volume d’affari complessivo annuo a livello UE.

Comunicazione dell’opzione: la comunicazione preventiva

Per accedere al regime, l’impresa deve:

  1. Presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate (o all’autorità competente del proprio Stato membro), con cui dichiara la volontà di aderire al regime nei singoli Stati UE.
  2. Trasmettere trimestralmente per via telematica il valore delle operazioni effettuate nei vari paesi UE, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
NOTA BENE: Per il primo trimestre 2025 (gennaio-marzo), la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2025.

L’introduzione di questo regime mira a:

  • armonizzare le norme IVA per le piccole imprese a livello comunitario;
  • ridurre gli oneri amministrativi connessi all’identificazione IVA in ciascun paese in cui si effettuano operazioni;
  • favorire la mobilità economica delle micro e piccole imprese all’interno dell’UE.

Analizziamo di seguito il contenuto della FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2025 in merito alla compilazione del quadro A della Comunicazione trimestrale per il regime transfrontaliero di franchigia IVA, con scadenza il 30 aprile 2025.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla compilazione del quadro A

Nel caso in cui un’impresa abbia presentato la comunicazione preventiva per aderire al regime transfrontaliero di franchigia IVA in tre Stati membri dell’Unione europea, effettuando operazioni attive solamente in due di questi, il quadro A della comunicazione trimestrale va compilato seguendo modalità ben precise. Tali istruzioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate attraverso una FAQ pubblicata il 17 aprile 2025 sul proprio sito istituzionale.

Nel dettaglio, l’impresa ha trasmesso la comunicazione preventiva il 3 marzo 2025. L’ammissione al regime è avvenuta:

  • il 25 marzo 2025 per gli Stati membri 1 e 2, con attribuzione del numero di identificazione EX;
  • il 4 aprile 2025 per lo Stato membro 3, ovvero nel secondo trimestre.

Nel corso del primo trimestre 2025, l’impresa ha svolto operazioni attive negli Stati 1 e 3, ma non ha effettuato operazioni nello Stato 2.

Come compilare il quadro A

L’Agenzia delle Entrate ha indicato come procedere per ciascuna situazione:

  • Per lo Stato membro 1:
    • In colonna 2, indicare l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (escludendo quelle già riportate nella comunicazione preventiva);
    • In colonna 5, riportare il codice ATECO 2025 dell’attività esercitata.
  • Per lo Stato membro 2:
    • Barrare la colonna 4 (“assenza operazioni”), in quanto non sono state effettuate operazioni nel trimestre;
    • Compilare comunque la colonna 5 con il codice dell’attività esercitata.
  • Per lo Stato membro 3:
    • In colonna 2, inserire l’importo delle operazioni attive effettuate nel trimestre (escludendo quelle indicate nella comunicazione preventiva);
    • Non compilare la colonna 5, poiché l’ammissione è avvenuta nel secondo trimestre 2025.
  • Per gli altri righi del quadro A relativi a Stati UE non interessati:
    • Barrare la colonna 4;
    • Non compilare le colonne 2 e 5.

Infine, viene precisato che la colonna 3 (“trimestre precedente l’ammissione”) deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il numero di identificazione EX sia stato attribuito nel trimestre successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la comunicazione preventiva. Tale condizione non si verifica nel caso oggetto della FAQ.

Conclusione

Il chiarimento fornito dall’Agenzia si rivela particolarmente utile per tutte le imprese che, avendo optato per il nuovo regime transfrontaliero, devono adempiere correttamente agli obblighi comunicativi entro le scadenze previste. La corretta compilazione del quadro A rappresenta infatti un passaggio fondamentale per mantenere l’idoneità al regime e beneficiare delle relative semplificazioni fiscali.

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