Regime premiale ISA 2023. Le condizioni

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Regime premiale ISA 2023. Le condizioni

E’ arrivato il documento che indica, per il periodo d’imposta 2023, i vantaggi fiscali per i contribuenti ISA che presentano elevati profili di affidabilità.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22 aprile 2024 sono individuati i livelli di affidabilità che consentono ai contribuenti di accedere al regime premiale, come previsto dal comma 11, articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, recependo le innovative modifiche introdotte dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024).

Infatti, ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA – Indici di affidabilità fiscale – che raggiungono determinati punteggi, possono applicarsi:

  • l’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l’Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Ma vediamo in dettaglio i punteggi che devono essere raggiunti.

Esonero dal visto di conformità: punteggi

Qualora i contribuenti, per il periodo d’imposta 2023, presentino un livello di affidabilità almeno pari a 9, possono fruire dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;

b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Ancora, i contribuenti con indice di affidabilità almeno pari a 9 non sono tenuti al visto di conformità in caso di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025.

ATTENZIONE: Le premialità indicate si applicano anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Veniamo ai soggetti ISA che hanno un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023.

Viene riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2024;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

Il beneficio premiale si applica in caso di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

ATTENZIONE: La premialità trova riscontro anche per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Rimborsi Iva annuali: punteggi ISA richiesti per esonero dal visto

Con riferimento all’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui, vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Con un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, si ha l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui.

Questo anche per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Con un punteggio fra 8 e 9, opera l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Società non operative

Il provvedimento n. 205127/2024 chiarisce che viene esclusa la disciplina delle società non operative qualora si raggiunga un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

Esclusione dagli accertamenti

Si ha l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici in caso di attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Termini di decadenza per l’accertamento 2023

Con riferimento al beneficio della riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, i contribuenti devono, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, possedere un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Determinazione sintetica del reddito complessivo

Si può avere l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, se lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che si raggiunga un punteggio almeno pari a 9.

Condizioni per fruire dei benefici

Per accedere ai benefici suddetti:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo devono applicarsi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, anche se si tratta del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, deve essere pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
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