Reddito di cittadinanza, gestione del regime transitorio

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Reddito di cittadinanza, gestione del regime transitorio

Ancora pochi mesi di vita per il Reddito di cittadinanza, la cui fruizione è prevista in regime transitorio fino al 31 dicembre 2023.

Facendo seguito a quanto illustrato con circolare n. 61 del 12 luglio 2023 (per la quale si rinvia all’articolo "Reddito di cittadinanza, l'Inps spiega le novità per il 2023"), l’Inps torna quindi a chiarire alcuni aspetti relativi al “passaggio di consegne” fra Rdc e Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno alla povertà introdotta dal D.L. n. 48/2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, e al Supporto per la formazione e il lavoro, che invece si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione nel mondo del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Vediamo nel dettaglio quanto riportato nel messaggio n. 2632 del 12 luglio 2023.

Assegno di inclusione, a chi è rivolto

L’Assegno di inclusione, istituito come detto a decorrere dal 1° gennaio 2024, è quindi la principale misura nazionale di contrasto alla povertà che si configura come sostegno economico condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

L’Assegno di inclusione è erogato, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio che siano inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati.

Reddito di cittadinanza, gestione del regime transitorio

Per quel che concerne la gestione del regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento dello stesso nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’art, 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, a modifica dell’art. 1, comma 313, della L. n. 197/2022, dispone che il limite temporale non si applica per i percettori del Rdc per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.

Ne deriva che costoro possono continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e che, decorso il termine di sette mesi di fruizione in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

Nota bene: ai sensi del comma 6 del citato art. 13, il limite massimo delle sette mensilità di fruizione della misura non si applica, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, ai nuclei familiari con persone disabili, minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.

Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza

In ragione della abolizione del Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale sul Reddito di cittadinanza, per cui i nuclei familiari aventi diritto all’Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Rdc.

Nota bene: la domanda di AUU deve essere presentata anche in caso di sospensione del Reddito di cittadinanza prevista dall’art. 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.

In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale è erogato per l’intero importo salvo eventuali conguagli in caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.

Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità devono presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, se percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza per evitare la sospensione dell’AUU.

Supporto per la formazione e il lavoro, incompatibilità

Si tratta di una misura istituita dal 1° settembre 2023 per favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa attraverso la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e in genere di politiche attive del lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari tra 18 e 59 anni con un valore dell’Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione o che, pur percependolo, decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale sopra indicati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’Adi e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui all’art. 6 del D.L. n. 48/2023.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e prevede l’erogazione di 350 euro mensili per tutta la durata dei programmi formativi e, comunque, entro un limite massimo di dodici mesi.

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