Recupero indebiti non pensionistici, linee guida INPS

Pubblicato il



Recupero indebiti non pensionistici, linee guida INPS

In attesa dell’emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, l’INPS ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Determinazione Presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017. Il procedimento amministrativo delineato dal predetto regolamento prevede le seguenti fasi:

  • verifica della possibilità di effettuare una compensazione cd. “impropria”;
  • invio all’interessato di una nota di debito;
  • esito della verifica.

Maggiori dettagli sono stati forniti dall’INPS, con il messaggio n. 734 del 25 febbraio 2020.

Prestazione non dovuta, verifica compensazione “impropria”

La compensazione impropria, in particolare, si realizza laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione. In tali casi si dà luogo alla soppressione delle reciproche partite di debito-credito tra l’INPS e l’assicurato/debitore.

Invio della nota di debito

La seconda fase prevede l’invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito, contiene la diffida a restituire, in unica soluzione, la somma entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

Prestazioni a sostegno del reddito indebite, esito della verifica

Trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito mediante:

  • trattenuta su prestazioni in corso di pagamento;
  • pagamento mediante rimessa in denaro.

Nel primo caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali.

Relativamente al recupero mediante rimessa in denaro, si ricorda che la rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato e la durata non può essere superiore a:

  • 24 mensilità per gli indebiti cd. “di condotta”;
  • 36 mesi per gli indebiti cd. “civili”;
  • 72 mensilità per gli indebiti cd. “propri”.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 6 luglio 2019 - Soggetti senza fissa dimora, ok alle prestazioni assistenziali – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito