Soggetti senza fissa dimora, ok alle prestazioni assistenziali
Pubblicato il 06 luglio 2019
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Le prestazioni a sostegno del reddito, come ad esempio l’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato), spettano anche ai soggetti senza fissa dimora. A tal fine, infatti, basta l’iscrizione all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 2521 del 4 luglio 2019. Il documento di prassi, spiega l’Istituto Previdenziale, è stato emanato al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali in contrasto con il vigente quadro normativo in materia di persone senza fissa dimora.
Soggetti senza fissa dimora, chi sono?
Le persone senza fissa dimora sono soggetti che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 2, co. 3, della L. n. 1228/1954, così come modificato dall’art. 3, co. 38, della L. n. 94/2009.
Soggetti senza fissa dimora, bonus asilo nido e assegno di natalità
Rientrano tra le prestazioni di tipo assistenziale:
- il bonus asilo nido;
- l’assegno di natalità.
Per queste due prestazioni, la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini dell’erogazione.
Nello specifico, in presenza della condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora", nel caso:
- del bonus asilo nido, la domanda non potrà essere acquisita e al soggetto richiedente verrà restituito un avviso con la motivazione della mancata acquisizione e l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici;
- dell’assegno di natalità, invece, la domanda sarà respinta con comunicazione al cittadino richiedente sia del provvedimento di reiezione che dell’invito a regolarizzare la propria posizione, presso i competenti uffici anagrafici ed a presentare domanda solo dopo aver provveduto a tale adempimento. Oltre alla comunicazione sul portale del cittadino, detto avviso sarà riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda.
Qualora l’interessato dimostri di aver regolarizzato la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici, in presenza di tutti gli altri requisiti, le mensilità che erano state interrotte a causa dell’assenza di fissa dimora, verranno rimesse in pagamento limitatamente ai periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione.
Soggetti senza fissa dimora, ANF comunale e assegno maternità comunale
Relativamente alle prestazioni sociali dei comuni, come ad esempio l’ANF comunale e l’assegno di maternità comunale, compete al comune stesso accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente.
Inoltre, il comune è anche l’ente certificatore del dato relativo alla residenza e deputato al suo controllo. Pertanto, nel flusso delle richieste di pagamento che pervengono all’Istituto, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti senza fissa dimora.
- eDotto.com – Edicola del 21 febbraio 2019 - Irreperibili e senza fissa dimora, stop alle prestazioni assistenziali – Bonaddio
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