Recepimento Direttiva CSRD. Nasce la figura del revisore di sostenibilità
Pubblicato il 25 settembre 2024
In questo articolo:
- Ambito di applicazione del Dlgs n. 125/2024: soggetti coinvolti ed esclusi
- Rendicontazione di sostenibilità: individuale e consolidata
- Pubblicità della rendicontazione di sostenibilità
- Il ruolo del revisore della sostenibilità: compiti, responsabilità e importanza dei commercialisti
- Entrata in vigore della normativa sulla sostenibilità e regime transitorio
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Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Le sue disposizioni, che entrano in vigore il 25 settembre 2024, introducono l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per grandi imprese e piccole e medie imprese quotate, ad esclusione delle micro-imprese.
L’obiettivo principale della normativa è rafforzare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità, imponendo alle aziende di seguire gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) definiti dalla Commissione Europea.
Il decreto mira a fornire una chiara visione degli impatti ambientali, sociali e di governance delle attività aziendali, promuovendo un'informazione più dettagliata e comparabile che possa guidare decisioni informate da parte degli stakeholder.
I dottori commercialisti e gli esperti contabili, grazie alle loro competenze tecniche, assumono un ruolo chiave nell'assistenza alle aziende per la preparazione e verifica delle informazioni di sostenibilità. Chi possiede i requisiti del Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, può anche attestare la conformità di queste rendicontazioni.
Pertanto, per supportare i professionisti nell’interpretazione e applicazione del Decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2022/2464, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, insieme alla Fondazione, ha pubblicato un documento pratico e dettagliato dal titolo “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.
Arricchito da tabelle sinottiche, il documento offre un chiaro inquadramento normativo, evidenziando gli impatti del nuovo decreto sulla normativa vigente. L’obiettivo è guidare i commercialisti nell’adattamento ai nuovi obblighi di sostenibilità, confermando l’impegno del Consiglio nel sostenere i professionisti su temi attuali. Il documento, pubblicato il 24 settembre 2024, analizza il quadro normativo, l’ambito di applicazione e le disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità, con particolare attenzione al ruolo del revisore della sostenibilità e alle modalità di attestazione della conformità.
Ambito di applicazione del Dlgs n. 125/2024: soggetti coinvolti ed esclusi
L’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 125/2024 stabilisce l’ambito di applicazione delle nuove norme sulla rendicontazione di sostenibilità, identificando i soggetti obbligati e quelli esclusi.
Le disposizioni si applicano principalmente a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, purché queste abbiano soci che rientrano nelle forme giuridiche comparabili a quelle elencate nell’allegato I della Direttiva 2013/34/UE.
Sono escluse dall’obbligo di rendicontazione la Banca d’Italia, i prodotti finanziari indicati nel Regolamento (UE) 2019/2088, e le micro-imprese, anche se quotate.
Inoltre, il decreto si estende anche ad alcune entità indipendentemente dalla loro forma giuridica, come le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, confermando un ampio perimetro di applicazione che comprende anche soggetti non tradizionalmente inclusi nelle normative societarie.
Rendicontazione di sostenibilità: individuale e consolidata
Il Decreto Legislativo n. 125/2024 disciplina la rendicontazione di sostenibilità, distinguendo tra obblighi per la rendicontazione individuale e consolidata.
La rendicontazione individuale, regolata dall'articolo 3, si applica a grandi imprese e PMI quotate, che devono fornire informazioni dettagliate sull'impatto ambientale, sociale e di governance delle loro attività, includendo la descrizione del modello di business, la strategia aziendale, gli obiettivi di sostenibilità, i rischi e le opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Tali informazioni devono essere inserite in una sezione dedicata all'interno della relazione sulla gestione e conformi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
Il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva CSRD prevede una deroga per alcune tipologie di imprese riguardo la rendicontazione individuale di sostenibilità. Questa deroga si applica alle piccole e medie imprese quotate, agli enti piccoli e non complessi definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive. Tali imprese possono limitare la rendicontazione di sostenibilità a informazioni essenziali, quali:
- una breve descrizione del modello e della strategia aziendale;
- una descrizione delle politiche aziendali relative alle questioni di sostenibilità;
- i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati all'attività dell’impresa e le azioni intraprese per gestirli;
- i principali rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni sopra elencate.
La rendicontazione consolidata, disciplinata dall'articolo 4, riguarda le società madri di gruppi di grandi dimensioni, che devono includere nella rendicontazione consolidata informazioni sui rischi e impatti rilevanti per il gruppo e le sue società figlie, segnalando eventuali differenze significative tra questi.
Il decreto prevede anche obblighi specifici per società figlie e succursali di società madri extra-europee con ricavi significativi nell'Unione Europea. Entrambe le tipologie di rendicontazione mirano a migliorare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni di sostenibilità fornite agli stakeholder.
Pubblicità della rendicontazione di sostenibilità
Il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità, come stabilito dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 125/2024, prevede che sia la rendicontazione individuale che quella consolidata di sostenibilità debbano essere pubblicate insieme alla relazione sulla gestione secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice Civile.
Questi documenti devono essere resi disponibili sul sito internet della società; in mancanza di un sito, la società è obbligata a fornire una copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre, la relazione di attestazione della conformità deve essere pubblicata con le stesse modalità, garantendo così piena trasparenza verso gli stakeholder.
Il ruolo del revisore della sostenibilità: compiti, responsabilità e importanza dei commercialisti
La nuova figura del revisore della sostenibilità, introdotta dal Decreto Legislativo 125/2024 (articolo 8), ha il compito di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme di redazione e agli obblighi informativi stabiliti dal Decreto stesso e dal regolamento europeo.
Il revisore della sostenibilità deve esprimere le proprie conclusioni sulla conformità della rendicontazione alle norme specifiche, inclusi l'obbligo di marcatura e gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2020/852, attraverso una relazione di attestazione con un livello di sicurezza limitato o, in futuro, ragionevole.
Il ruolo può essere affidato ad un revisore legale persona fisica o a una società di revisione legale abilitata ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.
I dottori commercialisti, grazie alle loro competenze tecniche e normative, giocano un ruolo fondamentale in questo ambito, poiché possono supportare le imprese non solo nella redazione della rendicontazione, ma anche nella verifica della conformità, contribuendo a migliorare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni di sostenibilità verso gli stakeholder.
A tal fine, il nuovo documento del 24 settembre 2024 del Cndcec fornisce un inquadramento normativo e operativo delle nuove disposizioni, supportando i professionisti nell’assunzione del nuovo ruolo di revisore della sostenibilità, chiarendo le modalità di attestazione della conformità delle rendicontazioni e aiutando i commercialisti a comprendere appieno gli impatti e le opportunità derivanti dalla nuova normativa.
Entrata in vigore della normativa sulla sostenibilità e regime transitorio
Il Decreto Legislativo n. 125/2024 stabilisce un'entrata in vigore graduale delle disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità, coinvolgendo diversi soggetti in fasi successive.
Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di rendicontazione si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti medi. Dal 1° gennaio 2025, la normativa si estende a tutte le altre grandi imprese e società madri di gruppi di grandi dimensioni non già incluse nella prima fase. A partire dal 1° gennaio 2026, gli obblighi coinvolgono anche le piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese), gli enti piccoli e non complessi, e le imprese di assicurazione e riassicurazione captive. Infine, dal 1° gennaio 2028, le norme si applicano anche alle imprese con sede in Paesi terzi. |
NOTA BENE: Per favorire l’adattamento al nuovo regime, il Decreto introduce un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, consentendo loro di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, purché acquisiscano le competenze necessarie tramite la formazione continua, con un minimo di cinque crediti formativi annuali nelle materie specifiche. La Commissione europea ha chiarito che per i revisori legali già abilitati prima di questa data, non sussistono limiti temporali per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Il regime transitorio prevede anche che gli incarichi di attestazione delle dichiarazioni non finanziarie conferiti ai sensi della normativa precedente (D.Lgs. 254/2016) rimangano validi fino alla scadenza, con possibilità di risoluzione anticipata per allinearsi alle nuove disposizioni. Per gli enti di interesse pubblico, le attività di attestazione svolte prima dell'entrata in vigore del decreto non saranno conteggiate ai fini del limite massimo di nove anni previsto per gli incarichi. Inoltre, fino al 6 gennaio 2030, gli obblighi di rendicontazione per le società madri con sede fuori dall'UE possono essere adempiuti su base consolidata dalla società figlia con sede nell'UE che registra i maggiori ricavi, agevolando così la transizione verso il nuovo quadro normativo.
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