Rendicontazione sostenibilità aziendale, il decreto di recepimento della CSRD in Gazzetta

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Rendicontazione sostenibilità aziendale, il decreto di recepimento della CSRD in Gazzetta

Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 il 10 settembre 2024, rappresenta un importante passo avanti per l'Italia nel campo della rendicontazione di sostenibilità aziendale, recependo la Direttiva UE 2022/2464, conosciuta come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Questa normativa richiede alle imprese, inclusi gruppi di enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, di includere nelle loro relazioni gestionali dettagliate informazioni sui loro impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). L'obiettivo è di fornire agli stakeholder una visione completa dell'impatto delle attività aziendali sulla società e sull'ambiente, oltre a come questi fattori influenzino la performance economica dell'impresa.

Le disposizioni del provvedimento entreranno in vigore il giorno 25 settembre 2024.

Il decreto legislativo introduce alcune significative novità:

  • in primo luogo, inserisce il principio di doppia materialità, che obbliga le imprese a valutare e comunicare non solo come influenzano il mondo esterno, ma anche come sono influenzate da esso;
  • in aggiunta, l'introduzione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) forniti dall'EFRAG pone le basi per una standardizzazione del reporting di sostenibilità in tutta Europa. Questi standard si prefiggono di garantire che le informazioni siano confrontabili, affidabili e di facile accesso, consentendo agli investitori e ad altri stakeholder di prendere decisioni informate;
  • infine, aumenta la pressione sulle imprese per adottare pratiche di business sostenibili, con l'introduzione di soglie quantitative e qualitative per la valutazione della rilevanza degli impatti ambientali e sociali e delle loro implicazioni finanziarie. Ciò implica una maggiore attenzione nella due diligence e nella valutazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici, alle normative ambientali e alle dinamiche sociali.

CSRD. Novità per la redazione dei bilanci

Il Decreto Legislativo n. 125/2024 introduce significative novità nel modo in cui le imprese italiane devono redigere e presentare il Bilancio di esercizio.

Oltre alle tradizionali voci finanziarie, le aziende sono ora tenute a integrare nel loro reporting dettagliate informazioni di sostenibilità che coprono gli impatti, i rischi e le opportunità associati ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Questo nuovo quadro normativo richiede una più ampia divulgazione che mira a riflettere la complessa interazione tra le operazioni aziendali e i loro effetti esterni, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilità verso gli stakeholder.

Importanti novità riguardano la relazione sulla gestione.

Relazione sulla gestione, i nuovi obblighi

Per le grandi imprese e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile deve includere dettagli sulle risorse immateriali essenziali. Questa sezione della relazione dovrà illustrare il legame fondamentale tra il modello di business dell'impresa e queste risorse, evidenziando come esse siano cruciali per la creazione di valore all'interno dell'azienda.

Come anticipato circa i nuovi obblighi previsti, il Dlgs n. 125/2024, recependo la Direttiva europea CSRD, introduce il principio di doppia rilevanza o materialità nel reporting di sostenibilità aziendale. Questo principio richiede alle imprese di fornire informazioni che illustrino non solo l'impatto delle loro operazioni su ambiente e società (approccio inside-out), ma anche come questi fattori di sostenibilità (ambientali, sociali e di governance, o ESG) influenzano la performance finanziaria dell'impresa (approccio outside-in).

Nello specifico, l'articolo 3 del decreto stabilisce che le imprese devono valutare e rendicontare sia gli effetti delle loro attività sul contesto esterno sia l'impatto dei fattori esterni sulle loro capacità economiche e operative. Questo significa che le aziende devono considerare sia come contribuiscono ai problemi di sostenibilità, sia come questi problemi possono influenzare la loro stabilità e crescita economica.

Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), elaborati dall'EFRAG, forniscono un quadro normativo dettagliato per questo tipo di reportistica, richiedendo alle imprese di condurre analisi rigorose e strutturate, spesso supportate da due diligence, per identificare e comunicare temi materiali da entrambe le prospettive di rilevanza. Questi standard non solo aumentano la trasparenza ma stimolano anche le aziende a integrare la sostenibilità nelle loro strategie aziendali a lungo termine, preparando il terreno per un futuro più equo e sostenibile.

Sostenibilità, nuovo perimetro di applicabilità

Il perimetro di obbligatorietà per l'applicazione delle nuove norme di reporting è stato significativamente esteso. Oltre alle grandi imprese e ai gruppi già soggetti a obblighi simili sotto la precedente legislazione, la nuova legge include, ora, anche le imprese con un volume d'affari superiore a 50 milioni di Euro, attivi totali che superano i 25 milioni di Euro e un organico di oltre 250 dipendenti. Questo allargamento del perimetro assicura che un numero maggiore di entità economiche contribuisca alla promozione di pratiche di business sostenibili, aumentando così la copertura e l'efficacia del reporting di sostenibilità nel contesto economico e sociale italiano e europeo.

Vediamo nello specifico l’ambito di applicazione delle nuove regole e le differenti tempistiche.

Ambito applicativo

L’articolo 2 del Dlgs n. 125/2024 regola i soggetti a cui si rivolgono le nuove norme sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale.

Il provvedimento si rivolge principalmente alle società costituite nelle forme di:

  • società per azioni,
  • società in accomandita per azioni,
  • società a responsabilità limitata,
  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice,

a condizione che queste abbiano quali soci le società di forme comparabili a quelle descritte nell'allegato I della Direttiva 2013/34/UE.

Tuttavia, il decreto non si applica alla Banca d'Italia, in linea con l'articolo 1, paragrafo 3, comma 2 della suddetta direttiva, né ai prodotti finanziari specificati all'articolo 2, punto 12, lettere b e f, del Regolamento (UE) 2019/2088.

Inoltre, anche le micro-imprese e le società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento.

D'altro canto, il decreto si applica anche a entità indipendentemente dalla loro forma giuridica, come le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, specificati negli articoli del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, e nel regolamento (UE) n. 575/2013.

Infine, Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai fini della rendicontazione consolidata di sostenibilità, deve riferirsi esclusivamente alle società su cui esercita direzione e coordinamento e a quelle che a loro volta esercitano tale attività.

Tempi di applicazione della direttiva CSRD

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verrà introdotta gradualmente e interesserà un ampio spettro di imprese in diversi momenti. L’inserimento graduale delle nuove regole di comunicazione di dati non finanziari si snoda tra il 2024 e il 2028.

- A partire dal 1° gennaio 2024, la CSRD sarà applicabile alle società quotate che superano almeno due dei seguenti criteri:

    - un totale attivo superiore a 25 milioni di euro, aumentato rispetto ai 20 milioni previsti dalla precedente Non Financial Disclosure Regulation attuata dal D. Lgs. 254/2016;

  - ricavi netti che eccedono i 50 milioni di euro, rispetto ai 40 milioni previsti dalla medesima NFDR;

  - un organico di più di 500 dipendenti.

- Dal 1° gennaio 2025, le normative si estenderanno anche a quelle imprese, comprese quelle non quotate, che eccedono almeno due dei criteri sotto elencati:

    - un totale attivo di oltre 25 milioni di euro;

  - ricavi netti oltre i 50 milioni di euro;

  - più di 250 dipendenti.

Questo gruppo di imprese è particolarmente significativo poiché include un vasto numero di imprese di medie dimensioni; si stima che solo in Italia queste ammontino a oltre 7.000, rispetto ai 300 soggetti obbligati nel 2024. Queste aziende dovranno coinvolgere anche i loro fornitori, che sono per lo più PMI italiane, nell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla nuova legge.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2026, la CSRD si applicherà alle PMI quotate che soddisfano i seguenti criteri:

- fatturato superiore a 900.000 Euro;

- totale attivo superiore a 450.000 Euro;

- più di 50 dipendenti.

L'ultima fase di implementazione inizierà dal 1° gennaio 2028, quando la normativa riguarderà anche le imprese di Paesi extra UE (filiali e alle succursali di società non UE) che realizzano ricavi superiori a 150 milioni di Euro nel territorio dell'Unione Europea.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie del Dlgs n. 125/2024 (articolo 18) prevedono varie fasi di implementazione e validità degli incarichi esistenti relativi all'attestazione di conformità delle dichiarazioni non finanziarie. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, rimarranno validi fino alla loro scadenza naturale, con la possibilità di una risoluzione anticipata o l'assegnazione di nuovi incarichi secondo le disposizioni aggiornate.

Per gli enti di interesse pubblico, le attività di attestazione svolte precedentemente non contano ai fini del limite massimo di durata di nove anni previsto per tali incarichi. Inoltre, fino al 6 gennaio 2030, le società madri extra-europee possono adempiere agli obblighi di rendicontazione consolidata tramite le filiali europee che riportano i maggiori ricavi, includendo le informazioni richieste dal regolamento UE 2020/852.

I revisori iscritti al registro della revisione legale dei conti hanno tempo fino al 1° gennaio 2026 per ottenere l'abilitazione per rilasciare attestazioni di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità, a condizione che accumulino crediti formativi specifici. Le nuove disposizioni di controllo della qualità entreranno in vigore il 31 dicembre 2026.

Infine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consob condurranno uno studio entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto per valutare l'impatto delle nuove normative sulla competitività e l'integrità dei servizi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

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