Ravvedimento speciale in Manovra 2023: diminuito il tasso sugli interessi
Pubblicato il 22 dicembre 2022
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Con la presentazione delle ultime modifiche al disegno di legge riguardante la Manovra 2023 è stato parzialmente cambiato il quadro del ravvedimento speciale.
Tale istituto è contenuto nell’art. 40 del Ddl e consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, anche con pagamenti dilazionati.
Vediamo il funzionamento.
Dunque, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, in presenza di alcune condizioni.
Si specifica che le violazioni non devono attenere a quelle definibili ai sensi degli articoli 38, definizione agevolata degli avvisi bonari e 39, definizione agevolata irregolarità formali. Sono fuori, quindi:
- le regolarizzazioni di violazioni ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 sui controlli automatici;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite all’estero.
ATTENZIONE: La regolarizzazione è consentita a condizione che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
La regolarizzazione in discorso avviene con il pagamento:
- di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge,
- dell’imposta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
A differenza dall’ordinario ravvedimento operoso, il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato anche in rate, più precisamente, otto rate trimestrali di pari importo di cui:
- la prima rata con scadenza 31 marzo 2023,
- le successive entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, a cui devono aggiungersi gli interessi.
E qui si inserisce l’altra novità appena varata: in caso di pagamento dilazionato del ravvedimento speciale, il tasso d’interesse applicato sarà pari al 2% in luogo di quello legale, fissato dal decreto del 13 dicembre 2022, del 5%.
Sulla misura del tasso era intervenuto il Cndcec per chiedere una sua diminuzione.
NOTA BENE: Rimane fermo che si applicherà il tasso del 5% al ravvedimento operoso ordinario.
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