Ravvedimento operoso e aumento degli interessi legali: Cndcec chiede un aggiustamento

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Ravvedimento operoso e aumento degli interessi legali: Cndcec chiede un aggiustamento

Il recente decreto Mef del 13 dicembre 2022 ha variato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile: dall’1,25% in vigore nel 2022 si passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, al 5% per cento in ragione d’anno. Dunque, rispetto all’anno in corso, vi sarà un forte aumento di tale saggio che andrà ad incidere su vari aspetti.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto l’attenzione, in particolare, sull’effetto che si riverbererà nell’ambito del ravvedimento operoso.

Infatti tale istituto è un importante strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse - ossia il ritardo nel pagamento – ottenendo una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più tempestiva è la regolarizzazione stessa. In breve, la regolarizzazione del pagamento del tributo deve essere seguita dal pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

E’ palese, quindi, come l’aumento previsto dal 2023 avrà un forte impatto sul calcolo di tali interessi.

Per questo motivo il Cndcec ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo – allegata all’informativa n. 122 del 19 dicembre 2022 – rilevando come “il sensibile incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno, oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza”.

Nella missiva viene esposto un esempio: in presenza di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, si può regolarizzare la violazione pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento. A ciò vanno aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno che, nel 2023, saranno dovuti nella misura del 5% dando luogo ad un importo che supera quello delle sanzioni. Ciò, continua il Cndcec, rappresenta un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti.

In aggiunta, viene fatto presente che una disposizione della nuova legge di bilancio 2023, in via di approvazione, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, eliminando sanzioni e interessi. Anche questo risulta iniquo verso coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso, gravati da un ulteriore onere rispetto a chi è in ritardo nei pagamenti in modo più pesante tanto da dare luogo all’iscrizione a ruolo del debito tributario.

Da ciò la richiesta dei commercialisti: intervenire normativamente per ridurre il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento al tasso legale degli interessi.

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