Rappresentanti di commercio. Dal 1° gennaio 1993 deducibili gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto

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A seguito di un corposo contenzioso che si è venuto a creare in merito alla questione della deducibilità o meno, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’articolo 1751 del C.C. agli agenti di commercio in occasione della cessazione del loro rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare esplicativa n. 33 dell’8 novembre 2013.

Alla luce della posizione consolidata della Corte di Cassazione, dei più recenti orientamenti di prassi e del parere dell'Avvocatura generale di Stato, l’Agenzia fornisce istruzioni alle sedi territoriali su come dirimere le controversie pendenti in materia, invitandole ad abbandonare la pretesa tributaria se non conforme al nuovo indirizzo interpretativo dell’articolo 1751 del Codice civile.

L’Agenzia ricorda come, a partire dal 1° gennaio 1993, l’indennità di fine rapporto spettante agli agenti di commercio è disciplinata in modo unitario dall'articolo 1751 C. c., non esistendo più la distinzione prevista dalla contrattazione collettiva tra "indennità di risoluzione del rapporto", "indennità suppletiva di clientela" e "indennità meritocratica”. Ne deriva che, ai sensi dell'articolo 105 del Tuir, gli accantonamenti per "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" in tutte le sue componenti sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa, purché maturate dal 1° gennaio 1993.

La tesi dell’indeducibilità è, invece, ancora sostenibile solo con riferimento all’indennità suppletiva determinata prima del 1° gennaio 1993, ossia determinata in conformità della previgente versione dell’articolo 1751 del Codice civile. Ne deriva che le precedenti istruzioni agenziali fornite con la circolare n. 42/2007 restano valide solo per le controversie aventi ad oggetto gli accantonamenti al fondo indennità suppletiva di clientela, spettante agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, effettuati fino al 31 dicembre 1992.
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  • ItaliaOggi, p. 30 - Agenti, scomputo ampio - Stroppa

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