Quote ai fondi pensione escluse dalla liquidazione

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Il ministero del Lavoro rispondendo ad uno specifico interpello avanzato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (nota n. 11/2008) precisa che le quote che i datori di lavoro versano alla previdenza complementare hanno natura diversa: parte è da considerare come retribuzione differita con funzione previdenziale, che non rientra nella retribuzione garantita dall’articolo 36 della Costituzione, ma, invece, va collegata alla funzione previdenziale dell’articolo 38, comma 2. Con il documento in oggetto è stata rilasciata una precisazione ufficiale sulla natura delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del Tfr maturando. Si tratta della contribuzione ai Fondi, prevista in misura percentuale dai Ccnl, quale quota minima a carico del datore di lavoro, dovuta nel caso in cui il lavoratore versi a sua volta la propria quota minima a carico, diversa dal conferimento del Tfr. Sull’argomento si è più volte espressa anche la Corte costituzionale. Il Lavoro con l’interpello n. 11/2008 ha voluto attribuire a queste somme una caratteristica peculiare: il fatto di attribuirgli “una struttura contributiva ma anche una natura retributiva” fa sì che esse acquisiscano una funzione previdenziale, indipendentemente dal fatto che rivestono carattere retributivo, che le esclude dalla base del calcolo del trattamento di fine rapporto.
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