Quota 103: cosa scegliere tra bonus di trattenimento in servizio e pensione
Pubblicato il 17 maggio 2023
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Sempre più vicina la possibilità di scegliere tra bonus di trattenimento in servizio e pensione per chi maturato i requisiti per accedere a Quota 103. A seguito della pubblicazione della disciplina attuativa (decreto interministeriale 21 marzo 2023 che attua le disposizioni di cui all’art. 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, più conosciuta come legge di Bilancio 2023), prende corpo il nuovo incentivo contributivo al posticipo del pensionamento con Quota 103, ispirato, anche se con evidenti differenze, al cd. Bonus Maroni.
Se è pur vero che, per la definitiva operatività della misura, occorre attendere la circolare dell’INPS, è altrettanto vero che sono chiari gli elementi principali da ponderare per orientare la scelta.
E, considerando che il timing dell’opzione (vale a dire, più tecnicamente, la data di esercizio della facoltà di rinuncia) per chi ha maturato i requisiti, anagrafici e contributivi, per l’accesso a Quota 103, incide sulla decorrenza del bonus, viene da sé che è assolutamente consigliabile anticipare i tempi della riflessione.
La scelta è ovviamente volontaria e personale e si fonda su una valutazione anche di natura economica. Di quali elementi tener conto per giungere ad una scelta ponderata e vantaggiosa?
Li analizziamo di seguito, evidenziando i pro e i contro delle diverse opzioni.
Quota 103: cosa sapere
Chi può accedere
Può accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile, cd. Quota 103, il lavoratore:
- iscritto all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS;
- iscritto alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335);
- iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e inquadrato nel Gruppo A e che pertanto presta attività a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182). L’accesso è consentito secondo le regole del decreto Sostegni bis (articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
ATTENZIONE: Non può accedere a Quota 103 il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza, che è pertanto escluso anche dal bonus previdenziale.
Con quali requisiti
L’anticipo pensionistico con Quota 103 è consentito, su domanda, a chi, entro il 31 dicembre 2023:
- compie una età anagrafica di almeno 62 anni;
- matura un'anzianità contributiva minima di 41 anni considerando, una volta perfezionato il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti (se richiesto dalla gestione che liquida l’assegno pensionistico), la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
Meccanismo e importo dell’assegno
Fino all’accesso alla pensione di vecchiaia (articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011), al lavoratore che fa domanda di pensione anticipata flessibile Quota 103 è corrisposto, per tutte le mensilità di anticipo, un trattamento pensionistico il cui importo lordo mensile non può superare l'importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo, rivalutato per ciascun anno.
Raggiunta l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il pensionato riceverà l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Decorrenza dell’assegno
Un fattore di scelta importante è rappresentato anche dalla circostanza che l'INPS eroga l’assegno all’apertura di specifiche “finestre” temporali diversificate a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato, ovvero in base alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Di seguito si fornisce il quadro delle decorrenze del trattamento pensionistico, non in cumulo, previste per Quota 103.
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Lavoratore dipendente non pubblico e lavoratore autonomo |
Lavoratori dipendenti pubblico |
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 |
Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023 |
Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023 |
Requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti |
Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2023 |
NOTA BENE: Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Limiti al cumulo con i redditi di lavoro
Dalla decorrenza della pensione Quota 103 e fino al compimento dell’età anagrafica per la per la pensione di vecchiaia, il lavoratore che accede a Quota 103 non potrà portare in cumulo con la pensione i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Bonus previdenziale di trattenimento in servizio
Se il lavoratore dipendente che ha maturato i requisiti per Quota 103 sceglie di continuare a lavorare può vantare il diritto di ricevere, in busta paga, un bonus di importo pari alla quota dei contributi IVS a proprio carico, quota che anziché essere trattenuta dal datore di lavoro e versata all’INPS, viene devoluta al lavoratore.
Va sottolineato che la scelta riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso a Quota 103
ATTENZIONE: La quota versata al lavoratore (in genere pari al 9,19%) viene assoggettata ad imposizione fiscale (e non anche contributiva). Pertanto al lavoratore spetterà una somma inferiore rispetto all’importo dell’accredito contributivo previsto in base alla normativa vigente. Tale valore potrebbe ulteriormente ridursi in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi. In tale ipotesi, infatti, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Di converso, a vantaggio del lavoratore, i contributi previdenziali fiscalizzati e non rimborsati al lavoratore sono computabili ai fini della pensione.
Il bonus è erogato al lavoratore in busta paga dalla prima decorrenza utile per l’accesso a Quota 103 ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà di rinuncia qualora il lavoratore rinunciasse all'accredito contributivo contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per Quota 103.
Il datore di lavoro continuerà a versare all’INPS la quota a proprio carico, utile ai fini della pensione.
Infine, è doveroso ricordare che la scelta è revocabile e che la revoca ha effetto dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.
Pro e contro delle due opzioni
Di seguito, si mettono a confronto i pro e i contro delle due opzioni.
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Vantaggi |
Svantaggi |
Quota 103 |
Anticipo dei tempi della pensione (fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia) |
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Bonus di trattenimento in servizio |
Erogazione in busta paga della quota contributiva a carico del lavoratore Accredito contributivo della quota a carico del datore di lavoro che continua ad alimentare il futuro assegno pensionistico In caso di fiscalizzazione dei contributi, la quota oggetto di esonero e non versata al lavoratore continua ad essere computabile ai fini pensionistici, laddove previsto dalla normativa vigente. Revocabilità della scelta |
Il bonus previdenziale è tassato In caso di fiscalizzazione dei contributi, il bonus è versato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero |
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