Quota 103: accesso e cumulabilità con i redditi da lavoro in chiaro

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Quota 103: accesso e cumulabilità con i redditi da lavoro in chiaro

Quota 103 è cumulabile per intero con il compenso erogato per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Lo sottolinea l'INPS con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definisce le modalità applicative di accesso alla “pensione anticipata flessibile”, nota come Quota 103.

La circolare in commento fa seguito al messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 con cui l'Istituto ha dato notizia dell'apertura dei canali per consentire la presentazione della domanda di pensione anticipata flessibile.

Di seguito i nuovi chiarimenti forniti dall'INPS.

Quota 103: requisiti anagrafici e contributivi

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 283, legge 29 dicembre 2022, n. 197) introduce l'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, cd. Quota 103.

Il diritto alla pensione anticipata Quota 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, dei seguenti requisiti:

1) età anagrafica di almeno 62 anni, non adeguata agli incrementi alla speranza di vita (articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

2) anzianità contributiva minima di 41 anni. Al riguardo, chiarisce l'INPS, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo inquadrati nel Gruppo A, vale a dire i lavoratori che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), accedono a Quota 103 applicando le disposizioni del decreto Sostegni bis (articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

NOTA BENE: L'accesso a Quota 103 è precluso al personale appartenente alle Forze armate, al personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

Quota 103: importo dell'assegno e decorrenza

L’importo di Quota 103, da erogare fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non può superare l'importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Tale valore lordo mensile massimo è erogato per tutte le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento di accesso alla pensione di vecchiaia (articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

Raggiunta l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (per il biennio 2023/2024, 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita), sarà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

L'importo, determinato nel modo prima indicato, è erogato dall'INPS all’apertura di specifiche “finestre” diversificate a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato, ovvero in base alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Di seguito si fornisce il quadro delle diverse decorrenze del trattamento pensionistico, non in cumulo, previste per Quota 103.

Quota 103: decorrenza del trattamento pensionistico non in cumulo

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi (*)

Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023, se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022

Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023

Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (**)

Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023, se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022

Alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2023, se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023

(*) Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

(**) Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”. Se è liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Quota 103 in caso di cumulo dei periodi assicurativi

L'accesso a Quota 103 è consentito anche cumulando, su domanda dell’interessato, tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS e per le quali è riconosciuta la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile.

Attenzione però ai periodi assicurativi coincidenti, che devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto a Quota 103 e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico, misura da determinarsi pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

NOTA BENE: L'INPS chiarisce che, in caso di periodi assicurativi coincidenti, ai fini del diritto, vanno neutralizzati i periodi presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Gli iscritti alla gestione ex ENPALS possono in alternativa avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata in relazione alla qualifica da ultimo rivestita dal lavoratore (dipendente PA, dipendente di soggetti diversi dalla PA, lavoratore autonomo).

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

Quota 103 e redditi da lavoro

Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del trattamento di pensione anticipata flessibile e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, Quota 103 è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Quota 103 è, invece, cumulabile con il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue (articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023).

Sono inoltre cumulabili i compensi per gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per emergenza COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, prorogati fino al 31 dicembre 2023.

L'INPS fornirà successivi chiarimenti in ordine all’incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.

Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e pagamento dei TFS/TFR

L'INPS, infine, fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023, è possibile riconoscere l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a Quota 103 (articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, che modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.

Le istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario e sui suoi importi saranno rese note in un successivo messaggio.

La circolare n. 27 del 2023 si conclude con i chiarimenti in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti a cui è liquidata Quota 103 e all'accesso all’anticipo finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (articolo 1, comma 284, lettera b), legge n. 197/2022).

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