Quota 103: bonus per chi resta a lavoro con nuovi adempimenti per il datore di lavoro
Pubblicato il 22 maggio 2023
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Il lavoratore, privato o pubblico, in possesso dei requisiti per accedere a Quota 103, può optare per la prosecuzione dell’attività lavorativa e scegliere di rinunciare all’accredito dei contributi IVS a proprio carico. A fronte di tale rinuncia, il lavoratore ottiene, dal datore di lavoro, in busta paga, un incentivo al posticipo del pensionamento. E tale incentivo spetta anche se il lavoratore è benficiario di un assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222).
A disciplinarlo è il decreto 21 marzo 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e recante le norme attuative del cd. incentivo al posticipo del pensionamento, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197), come rettificato da errata corrige del 20 maggio 2023 pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.117.
Il decreto interministeriale traccia le linee guida generali del nuovo istituto e dei correlati adempimenti datoriali, affidando all’INPS il compito di dare operatività alla disciplina con specifiche istruzioni in merito agli aspetti tecnici e procedurali.
In attesa di conoscere i contenuti della circolare operativa di prossima pubblicazione, inquadriamo di seguito l’istituto dell’incentivo al posticipo del pensionamento in base alla disciplina normativa di dettaglio contenuta nel decreto 21 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio 2023.
Quota 103: in cosa consiste l’incentivo al posticipo del pensionamento
In base a quanto già disposto dalla norma primaria fondatrice (art. 1, comma 286, legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023), il decreto interministeriale 21 marzo 2023 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023), i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile cd. Quota 103 (art. 14.1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
NOTA BENE: Si ricorda che l’accesso a Quota 103 è possibile con il conseguimento dei seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2023: età anagrafica (non adeguata agli incrementi alla speranza di vita) di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni (maturata con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fatto salvo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione da computarsi al netto di periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico).
La scelta di rinunciare al versamento all’INPS della quota contributiva a proprio carico è del tutto volontaria e spetta al lavoratore che si vedrà corrispondere, in busta paga, dal datore di lavoro, l'importo dei contributi non versati.
ATTENZIONE: Le somme corrisposte a titolo incentivo al posticipo del pensionamento sono soggette a tassazione IRPEF, ma non sono imponibili ai fini contributivi.
Come funziona: tutti gli step
Ma come funziona nel dettaglio il nuovo incentivo al posticipo del pensionamento?
Per maggiore chiarezza, diamo di seguito conto di tutti i passaggi della procedura nonché dei relativi adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro, secondo lo schema disposto dal decreto 21 marzo 2023.
Step 1. Il lavoratore che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi per accedere a Quota 103 comunica all'INPS la volontà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico, limitatamente ai contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso a Quota 103.
Step 2. L’INPS rilascia al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, la certificazione di raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso Quota 103 entro 30 giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
Step 3. Acquisita la certificazione, il datore di lavoro:
- non versa all’INPS la quota a carico del lavoratore dalla prima decorrenza utile per l’accesso a Quota 103 (ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà di rinuncia se il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per Quota 103);
- corrisponde, in busta paga, al lavoratore l'importo dei contributi non versati, importo che andrà tassato ai fini IRPEF, ma non ai fini contributivi e che dovrà essere erogato, in caso di fiscalizzazione dei contributi, al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero (tale parte continuerà ad essere computabile ai fini pensionistici, laddove previsto dalla normativa vigente);
- procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
E se il lavoratore cambia lavoro?
L’eventuale nuovo datore di lavoro è tenuto a riconoscere la scelta del lavoratore di avvalersi dell'incentivo. Tale scelta viene applicata automaticamente e l'INPS è tenuto a darne comunicazione al nuovo datore di lavoro entro 30 giorni.
E se il lavoratore consegue una pensione?
Il conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24, comma 6, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) fa cessare la corresponsione dell’incentivo.
NOTA BENE: La corresponsione di un .assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222). è invece compatibile con l’incentivo al posticipo del pensionamento come espressamente confermato con errata corrige del 20 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2023).
Rinuncia all’accredito contributivo
Da ultimo vale la pena ricordare che la rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi a carico del lavoratore che ha maturato i requisiti per accedere a Quota 103:
- riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso a Quota 103;
- ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi;
- può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile;
- è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata.
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