Agevolazioni auto per disabili: quando l’omologa non è sufficiente

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Importanti chiarimenti sono stati formulati dall’Agenzia delle Entrate in merito alla valenza del decreto di omologa o della sentenza del Tribunale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, con particolare riferimento all’applicazione dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli.

Le principali disposizioni richiamate dalla risposta a interpello n. 19 del 27 gennaio 2026, sono:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 (handicap con connotazione di gravità);
  • articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  • articolo 445-bis del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
  • norme fiscali sulle agevolazioni per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Principio chiave: è richiesta l’attestazione della condizione di disabilità

Un aspetto centrale ribadito dall’Agenzia delle Entrate è che il solo riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 non è sufficiente, di per sé, a legittimare l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli.

Ai fini fiscali, è necessario che la documentazione sanitaria attesti espressamente una delle condizioni richieste dalla normativa, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
  • handicap psichico o mentale con riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • cecità o sordità, secondo le definizioni normative.

Decreto di omologa e sentenza: quando valgono ai fini fiscali

Nelle controversie in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, l’ordinamento prevede, ai sensi dell’articolo 445-bis del codice di procedura civile, l’obbligo di esperire preventivamente un accertamento tecnico preventivo (ATP).

Tale procedimento è finalizzato esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie ed è svolto da un Consulente tecnico d’ufficio (CTU), con l’assistenza di un medico legale dell’INPS.

All’esito dell’ATP:

  • in assenza di contestazioni, il giudice emette un decreto di omologa;
  • in caso di contestazione, si apre il giudizio ordinario, che si conclude con sentenza.

Valenza fiscale del decreto di omologa

Il decreto di omologa può costituire titolo idoneo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità solo a precise condizioni.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 19/2026, il decreto di omologa rileva ai fini fiscali esclusivamente se:

  1. riporta un riferimento espresso alle norme fiscali agevolative, in particolare a quelle richiamate dall’articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
  2. attesta in modo chiaro e puntuale la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa tributaria.

In assenza di tali elementi, il decreto di omologa non è sufficiente per legittimare, ad esempio, l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di veicoli.

Valenza fiscale della sentenza del Tribunale

Analoghe considerazioni valgono per la sentenza emessa all’esito del giudizio ordinario, qualora l’accertamento tecnico preventivo sia stato contestato.

Anche la sentenza:

  • non assume automaticamente rilevanza fiscale;
  • non può essere utilizzata ai fini delle agevolazioni tributarie se si limita a riconoscere genericamente lo stato di handicap o di invalidità.

NOTA BENE: Affinché la sentenza possa essere considerata titolo valido, è necessario che:

  • contenga una pronuncia espressa sulla sussistenza del diritto alle agevolazioni fiscali;
  • richiami in modo esplicito le disposizioni tributarie applicabili, come previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 5/2012;
  • descriva le condizioni sanitarie rilevanti ai fini fiscali, e non solo ai fini assistenziali o previdenziali.
In assenza di tali indicazioni, la documentazione giudiziaria non è sufficiente per accedere, ad esempio, all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di veicoli.

Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità di dicembre 2025

Nella Risposta n. 19/2026, l’Agenzia delle Entrate richiama espressamente la Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata al 24 dicembre 2025, quale documento di prassi di riferimento per l’interpretazione delle condizioni di accesso ai benefici fiscali.

Una delle principali novità dell’aggiornamento 2025 è l’introduzione del paragrafo dedicato all’impugnazione del verbale sanitario.

La Guida chiarisce che l’azione giudiziaria può rendersi necessaria non solo in caso di diniego del riconoscimento, ma anche quando:

  • il verbale sanitario è formulato in modo generico;
  • mancano elementi descrittivi idonei a sostenere la richiesta di agevolazioni fiscali;
  • non emerge il collegamento tra condizione sanitaria e benefici tributari.

L’attenzione viene quindi posta sulla qualità del contenuto del verbale, non sul solo esito dell’accertamento.

La Guida ribadisce un principio di carattere sistematico:

  • l’accertamento sanitario ha finalità assistenziali e previdenziali;
  • le agevolazioni fiscali richiedono requisiti ulteriori, specificamente individuati dalla normativa tributaria.

Pertanto, un verbale sanitario valido sotto il profilo medico può risultare inidoneo ai fini fiscali se non strutturato in modo coerente con le disposizioni tributarie.

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