Quadro della disciplina sul divieto di licenziamento Covid-19
Pubblicato il 08 luglio 2021
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Con il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, sembra definirsi, almeno per il momento, il quadro sulla normativa in materia di divieto di licenziamento introdotta per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19.
Attualmente, sono ben tre le disposizioni che, intrecciandosi con i trattamenti di integrazione salariale emergenziale, definiscono le possibilità di procedere con i licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.
Le prime due scadenze del blocco, fissate dal Decreto Sostegni, sono: il 30 giugno per le imprese che ricorrono ai trattamenti ordinari di cassa integrazione; 31 ottobre per i datori di lavoro che accedono all’assegno ordinario o alla cassa integrazione in deroga. Il Decreto Sostegni-bis consente, però, un possibile spostamento del blocco per le imprese che accedono ai trattamenti ordinari e straordinari contemplati dalla medesima norma fino al 31 dicembre 2021.
A chiudere il quadro, il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, che, introducendo ulteriori diciassette nuove settimane di cassa integrazione ordinaria per l’industria tessile e simili, posticipa pedissequamente il citato divieto di licenziamento sino al 31 ottobre 2021.
Il blocco del Decreto Sostegni
La Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha mantenuto inalterato il dettame di cui all’art. 8, commi da 9 a 11, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, secondo cui, salvo i casi espressamente consentiti, il blocco delle procedure di licenziamento collettivo ovvero di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo opera:
- fino al 30 giugno 2021 per tutte le imprese, appartenenti a qualsivoglia settore produttivo;
- dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che possono accedere alle ulteriori 28 settimane di assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga.
In particolare, il comma 9 prorogava sino allo scorso 30 giugno 2021 l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5, 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223 e sospendeva le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Altresì, l’ultimo periodo del citato comma, precludeva la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di cui all’art. 7 della medesima legge.
Dello stesso tenore il successivo comma 10, che estende il divieto sino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che fruiscono delle ulteriori ventotto settimane di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga per i periodi ammessi dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 ovvero della cassa integrazione per i dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per la durata massima di centoventi giorni.
Il blocco si pone, dunque, in continuità con le precedenti disposizioni normative e offre quale contropartita, a presunta pena di incostituzionalità, ulteriori settimane di cassa integrazione volte a ridurre il carico in capo ai datori di lavoro.
Invero, ai sensi dell’art. 8, il Decreto Sostegni, in continuità con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto:
- ulteriori 13 settimane per le imprese rientranti nel trattamento di integrazione salariale ordinario per i periodi dal 1° aprile ed il 30 giugno 2021;
- ulteriori 28 settimane per le imprese che possono fruire dell’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Sostegni bis, blocco ai licenziamenti solo se richiesti gli ammortizzatori
L’art. 40, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, arricchisce la fattispecie del divieto di licenziamento prevedendo un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro soggetti a CIGO (richiamo espresso all’art. 8, comma 1, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41) che riducono o sospendono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Anche in tal caso l’impegno a non licenziare sconta la possibilità di fruire dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima novella legislativa senza pagamento di alcun contributo addizionale.
La specifica è contenuta nel comma 3, del citato art. 40, che consente alle imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di richiedere un massimo di 26 settimane, da collocarsi entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dei sopraddetti art. 11 e 21 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Dunque, vigono le regole ordinarie, le causali ordinarie e non emergenziali. Unica deroga rimarrà il pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, si ricorda, è pari a:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi e sino ad un limite di 52 settimane nel quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite delle 104 settimane, in un quinquennio mobile.
Dal 1° luglio 2021, le imprese rientranti negli artt. 10 e 20, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dovranno scegliere se fruire per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria o straordinaria ovvero se non richiedere l’integrazione salariale e procedere ai licenziamenti bloccati dalla normativa emergenziale.
Ambito applicazione CIGO – Art. 10 |
Ambito applicazione CIGS – Art. 20 |
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Imprese che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, rientranti nelle seguenti categorie: a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini; b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; g) imprese di vigilanza. O che abbiano occupato, nel medesimo periodo di riferimento, mediamente più di cinquanta dipendenti ed appartenenti ai seguenti settori: a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici. Rientrano, altresì, a prescindere dal numero di dipendenti le seguenti categorie: a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa fissati e a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149. |
Si rammenta, sin d’ora, che nessuna variazione interviene per le imprese beneficiarie dell’assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga, il cui blocco dei licenziamenti rimane disciplinato dall’art. 8, comma 10, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, anche a prescindere dall’effettiva fruizione dell’ammortizzatore sociale.
Altresì, con l’introduzione dell’art. 40-bis, al Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, ad opera dell’art. 4, Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, è stato previsto un ulteriore periodo aggiuntivo di tredici settimane, utilizzabili sempre sino al 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Le speciali deroghe per tessili e similari
Ripercorrendo la disciplina sotto un profilo temporale, l’ultimo emanato Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, sullo scoccare del gong arresta lo sblocco del commentato divieto di licenziamento per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, nonché delle imprese esercenti l’attività di fabbricazione di articoli in pelle e simili, identificati dai codici Ateco 2007, 13, 14 e 15.
Per tali imprese, che dal 1° luglio 2021, riducono o sospendono l’attività lavorativa sarà possibile richiedere ulteriori diciassette settimane di cassa integrazione ordinaria ai sensi degli artt. 19 e 20, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 31 ottobre 2021.
Parimenti, oltreché rimanere escluso il pagamento del contributo addizionale, viene pedissequamente prorogato, alla medesima data, il blocco delle procedure di cui agli artt. 4, 5, 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Chiaramente resta preclusa anche la facoltà di recesso per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.
13 |
INDUSTRIE TESSILI |
13.10.00 |
Preparazione e filatura di fibre tessili |
13.20.00 |
Tessitura |
13.30.00 |
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari |
13.91.00 |
Fabbricazione di tessuti a maglia |
13.92.10 |
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento |
13.92.20 |
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |
13.93.00 |
Fabbricazione di tappeti e moquette |
13.94.00 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
13.95.00 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
13.96.10 |
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.99.10 |
Fabbricazione di ricami |
13.99.20 |
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
13.99.90 |
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
14 |
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA |
14.11.00 |
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
14.12.00 |
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro |
14.13.10 |
Confezione in serie di abbigliamento esterno |
14.13.20 |
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
14.14.00 |
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima |
14.19.10 |
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento |
14.19.21 |
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate |
14.19.29 |
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
14.20.00 |
Confezione di articoli in pelliccia |
14.31.0 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.31.00 |
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
14.39.00 |
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
15 |
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI |
15.11.00 |
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
15.12.00 |
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.12.01 |
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
15.12.09 |
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
15.20.10 |
Fabbricazione di calzature |
15.20.20 |
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
Cause di esclusione
Come accennato ai paragrafi precedenti, il divieto di licenziamento opera egualmente per le tre disposizioni normative sopracitate.
In particolare, per quanto concerne le fattispecie oggetto del blocco è chiara l’intenzione del legislatore di rivolgersi esclusivamente ai licenziamenti comminati per ragioni inerenti l’attività produttiva ed organizzativa del datore di lavoro, siano essi sorretti da motivi meramente contabili, che di opportunità o di maggior profitto, siano essi di tipo individuale che collettivo.
Il cerchio si restringe, dunque, all’avvio di procedure di licenziamento collettivo previste dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero alla sospensione di quelle avviate precedentemente al 23 febbraio 2020, nonché ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, ivi inclusa la procedura di cui all’art. 7 della medesima disposizione legislativa.
Rimangono esclusi dalle sopracitate fattispecie:
- i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. ontologicamente disciplinari);
- i licenziamenti per mancato superamento del periodo di comporto ex art. 2110, Codice Civile;
- i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età;
- i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova ex art. 2096, Codice Civile;
- i recessi al termine del periodo formativo nei rapporti di apprendistato professionalizzante;
- i licenziamenti del personale domestico.
Per espressa esclusione della citata normativa emergenziale:
- i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o di attività ai sensi dell’art. 2112, Codice Civile;
- nei casi in cui venga stipulato un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati per fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui sia previsto l’esercizio provvisorio di uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- licenziamenti per cambio appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto stesso.
Tra le ulteriori ipotesi di deroga al divieto di licenziamento appare opportuno rammentare il recesso ad nutum del personale dirigente. Lo stesso, ancorché notoriamente escluso dallo speciale regime di tutela dei lavoratori dipendenti, sconta incertezze al vaglio del giudicante.
Tra i recenti casi forniti dalla giurisprudenza si rammenta l’ordinanza 26 febbraio 2021 del Tribunale di Roma secondo cui gli effetti dell’art. 46, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono applicabili anche al personale dirigente, sul presupposto che la normativa emergenziale de quo trova rispondenza in esigenze di ordine pubblico e che, diversamente, la sussistenza delle difficoltà economiche accusate e generalizzate nel contesto della crisi da Covid-19 potevano facilmente legittimare il recesso per gli addotti motivi.
Di converso, la medesima Corte territoriale ha, nella sentenza 19 aprile 2021, n. 3605, giudicato legittimo il recesso avvenuto nei confronti di un dirigente. Secondo le condivisibili motivazioni del giudicato il licenziamento deve ritenersi legittimo per le seguenti motivazioni:
- l’art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale;
- i dirigenti non sono destinatari degli ammortizzatori sociali emergenziali.
D’altronde, quanto al secondo punto, una diversa tesi potrebbe, a parere di chi scrive, essere contraria ai principi costituzionali di cui all’artt. 3 e 41, rimanendo a carico del datore di lavoro ogni onere dell’irragionevole continuità del rapporto.
Ad ogni buon conto, si rammenta, infine, che il predetto divieto di licenziamento opera anche nei casi di recesso per sopravvenuta inidoneità alla mansione come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 24 giugno 2020, n. 298.
Divieto di licenziamento e ammortizzatori sociali, sintesi
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (testo coordinato Legge 21 maggio 2021, n. 69) |
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