Prova attitudinale anche senza tirocinio interno

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La Corte di giustizia dell'Ue, con sentenza pronunciata il 22 dicembre 2010 relativamente alla causa C-118/09, ha confermato che gli avvocati che ottengono l'iscrizione all'albo in uno Stato membro diverso da quello di origine e che, poi, tornano in patria, possono svolgere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato anche senza aver compiuto il tirocinio previsto dall'ordinamento interno.

Le disposizioni di cui alla Direttiva 89/48/Cee - conclude la Corte - possono essere fatte valere dal richiedente che sia in possesso di un titolo rilasciato in un altro Stato membro "attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale".
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