Prospetto informativo disabili, invio entro il 31 gennaio
Pubblicato il 18 gennaio 2024
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Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro con quindici o più dipendenti devono provvedere ad inviare telematicamente il prospetto informativo disabili previsto dall’art. 9, comma 6, L. n. 68/1999, contenente la situazione occupazionale dell’impresa ed il numero di soggetti assunti ai sensi della predetta legge.
Salvo i casi in cui non vi sia un “primo” superamento della soglia di assoggettamento agli obblighi di assunzione di personale disabile, l’adempimento della trasmissione del prospetto informativo non incombe indistintamente su tutti i datori di lavoro che presentano le sopracitate caratteristiche dimensionali, bensì su coloro per i quali, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti sulla situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
Prospetto informativo e soggetti obbligati
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati, che siano soggetti alle disposizioni della medesima norma, sono tenuti ad inviare, in via telematica, agli uffici competenti un prospetto informativo contenente:
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni eventualmente disponibili per i lavoratori di cui all’art. 1.
L’ambito di applicazione della legge in commento è da rinvenirsi indirettamente nell’art. 3, a mente del quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie prescritte dall’art. 1, secondo le seguenti misure minime:
Lavoratori computabili in azienda |
Quota di riserva per lavoratori disabili |
Quota di riserva per altre categorie art. 18 |
Da 15 a 35 dipendenti (*) |
1 lavoratore |
0 |
Da 36 a 50 dipendenti |
2 lavoratori |
0 |
Oltre 50 dipendenti |
7% dei lavoratori in forza |
Da 51 a 150 dipendenti: 1 lavoratore. Da 151 dipendenti: 1% |
(*) A decorrere dal 1° gennaio 2018 sussiste l’obbligo di assunzione al raggiungimento del 15° dipendente. Sostanzialmente, dunque, entro il termine di 60 giorni dall’assunzione del quindicesimo dipendente sorge l’obbligo di assunzione ai sensi della legge n. 68/1999 oppure l'obbligo di stipulare una convenzione con il servizio competente per graduare l’adempimento. |
Il prospetto informativo deve fotografare la situazione occupazionale risultante al termine dell’anno precedente e riportare i profili professionali disponibili.
ATTENZIONE: L’obbligo di invio del prospetto informativo non sussiste per quelle imprese che, in anni precedenti, abbiano già provveduto alla trasmissione del modello in trattazione e che non abbiano accusato mutamenti sulla situazione occupazionale tali da incidere sulla quota di riserva.
Si rammenta che la trasmissione del prospetto informativo è annuale e che, pertanto, non vi è alcun obbligo di inviare lo stesso entro il termine di 60 iorni dalla scopertura. In tale periodo, invece, sussiste l’obbligo del datore di lavoro di procedere all’assunzione ovvero alla richiesta di numerica presso i CPI territorialmente competenti.
Base di computo dei lavoratori impiegati
Nella base di computo utile a determinare gli obblighi rispetto alle quote di riserva previste dalla legge vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ad eccezione dei:
- lavoratori occupati ai sensi della medesima legge 12 marzo 1999, n. 68;
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero e per il solo periodo di detta attività;
- lavoratori apprendisti (ex art. 47, comma 3, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81);
- lavoratori assunti in telelavoro (ex art. 23, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80);
- lavoratori impiegati in attività socialmente utili;
- lavoratori acquisiti per passaggio di appalto;
- lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di infortunio o malattia professionale e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari o superiore al 60%, salvo nei casi in cui detta riduzione sia stata determinata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza da parte del datore di lavoro, come accertato in via giudiziale;
- lavoratori che hanno accusato un’invalidità successivamente all’assunzione, per infortunio o malattia professionale, ed abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%:
- soggetti assunti ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999.
NOTA BENE: Con riferimento alle imprese del settore edile si evidenzia che il personale operante nel cantiere e gli addetti al trasporto devono essere scomputati dalla base occupazionale.
Salvo ulteriori esclusioni specificatamente previste da ulteriori norme di legge, si rammenta che i lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa rispetto all’orario ordinario previsto per i lavoratori a tempo pieno dalla contrattazione collettiva applicata. Le predette prestazioni ridotte, di tutto il personale part-time, andranno sommate ed andrà applicata la regola dell’arrotondamento all’unità superiore per i decimali superiori a 0,5.
Computo dei lavoratori assunti con contratto part-time 1) n. 2 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 25 ore su 40; 2) n. 3 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 20 ore su 40; 3) n. 4 lavoratori con orario di lavoro settimanale di 30 ore su 40. Riproporzionamento: 1) 2 x 25/40 = 1,25; 2) 3 x 20/40 = 1,50; 3) 4 x 30/40 = 3,00; Sommatoria dei lavoratori part-time: 1,25 + 1,50 + 3,00 = 5,75; Arrotondamento: 6 Unità. |
Stesso principio è valido per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente secondo cui, ai sensi dell’art. 18, D.lgs. n. 81/2015, gli stessi devono essere computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
ATTENZIONE: Non essendoci specifiche esclusioni, come nell’ipotesi di lavoratori in telelavoro, i soggetti che rendono la prestazione lavorativa con modalità agili (smart working) concorreranno in misura eguale a tutti gli altri lavoratori, considerando le espresse deroghe contenute nell’elenco di cui sopra.
Quote di riserva
Definito il quantum della quota di riserva, è necessario verificare il rispetto della stessa. A tal fine dovranno essere considerati:
- i lavoratori affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, come accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’indennità civile;
- i lavoratori con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
- i lavoratori non vendenti o sordomuti;
- i lavoratori invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.
NOTA BENE: Possono essere considerati, ai fini dell’adempimento alla quota di riserva, anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche ove non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio, nel caso in cui:
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- abbiano una minorazione ascritta dalla prima alla sesta categoria delle tabelle annesse al T.U. sulle pensioni di guerra;
- abbiano una disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%.
Al riguardo, si evidenzia che sotto tali soglie percentuali, anche nel caso in cui la ridotta capacità lavorativa sia seguita ad un infortunio sul lavoro ovvero ad una malattia professionale, i lavoratori rientreranno nella base di computo, ma non nella quota di riserva. In tale fattispecie, al superamento delle percentuali sopra indicate, i lavoratori potranno essere, invece, non computati per la verifica degli obblighi ed inclusi nella quota di riserva, salvo che la ridotta capacità lavorativa sia addebitata, tramite accertamento in sede giudiziale, al datore di lavoro per inadempimento alle norme in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.
Modalità di invio del prospetto informativo
L'invio telematico può essere eseguito dai soggetti abilitati ed accreditati ai servizi telematici competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
In particolare, i datori pubblici e privati, aventi sede legale e unità produttive ubicate in un'unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all'obbligo direttamente, invieranno il prospetto informativo disabili con le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
Diversamente, ove i datori pubblici e privati abbiano più sedi ubicate in due o più Regioni o Provincie Autonome e che adempiano all'obbligo direttamente, invieranno il prospetto informativo disabili presso il servizio telematico ove è ubicata la sede legale dell'azienda.
Nel caso in cui l'invio avvenga tramite intermediari abilitati, questo dovrà essere eseguito con il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.
Il prospetto informativo fotografa la situazione occupazione al 31 dicembre e deve contenere:
- il numero complessivo di lavoratori impiegati ed il numero su cui si computa la quota di riserva;
- l'indicazione dei lavoratori computabili nella quota di riserva ed i relativi dati;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- eventuali concessioni di esonero.
Riepilogo del regime sanzionatorio
Tardivo invio del Prospetto informativo disabili (art. 15, comma 1). |
Sanzione amministrativa fissa pari ad euro 702,43, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ritardo ovvero dal giorno successivo a quello in cui vi è l'obbligo di invio. |
Mancata copertura della quota di riserva (art. 15, comma 4) |
Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda agli obblighi di assunzione nei termini previsti, è tenuto a versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili una somma pari ad euro 196,05 (cinque volte il contributo esonerativo previsto dall'art. 5, comma 3-bis) al giorno per ogni lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Naturalmente le giornate verranno conteggiate a decorrere dal 61° giorno. |
QUADRO NORMATIVO |
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